Art. 14 
 
 
                  Erogazione di prodotti dietetici 
 
  1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce  le  prestazioni  che
comportano l'erogazione di  alimenti  a  fini  medici  speciali  alle
persone affette  da  malattie  metaboliche  congenite  e  da  fibrosi
cistica. Le patologie sono accertate  e  certificate  dai  centri  di
riferimento a tal fine identificati dalle regioni  e  delle  province
autonome. 
  2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresi' ai  nati  da
madri sieropositive per HIV, fino al compimento  del  sesto  mese  di
eta', l'erogazione dei sostituti del latte  materno  e  alle  persone
affette  da  celiachia  l'erogazione  degli  alimenti  senza  glutine
specificamente formulati per celiaci o per  persone  intolleranti  al
glutine. 
  3. I prodotti erogabili  alle  persone  di  cui  al  comma  1  sono
elencati nel Registro nazionale istituito presso il  Ministero  della
salute ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8  giugno  2001.
Ai soggetti affetti da  celiachia  l'erogazione  dei  prodotti  senza
glutine e' garantita nei limiti dei tetti massimi  di  spesa  mensile
fissati dal medesimo Ministero della salute. 
  4. Le regioni e le  province  autonome  provvedono  alla  fornitura
gratuita dei prodotti dietetici a favore  delle  persone  affette  da
nefropatia cronica nonche' dei preparati addensanti  a  favore  delle
persone con grave disfagia affette malattie  neuro-degenerative,  nei
limiti e con le modalita' fissate dalle stesse regioni e le  province
autonome. 
  5. Le regioni e le province autonome disciplinano le  modalita'  di
erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando
l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto  legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.