Art. 14
Erogazione di prodotti dietetici
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che
comportano l'erogazione di alimenti a fini medici speciali alle
persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi
cistica. Le patologie sono accertate e certificate dai centri di
riferimento a tal fine identificati dalle regioni e delle province
autonome.
2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresi' ai nati da
madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di
eta', l'erogazione dei sostituti del latte materno e alle persone
affette da celiachia l'erogazione degli alimenti senza glutine
specificamente formulati per celiaci o per persone intolleranti al
glutine.
3. I prodotti erogabili alle persone di cui al comma 1 sono
elencati nel Registro nazionale istituito presso il Ministero della
salute ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001.
Ai soggetti affetti da celiachia l'erogazione dei prodotti senza
glutine e' garantita nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile
fissati dal medesimo Ministero della salute.
4. Le regioni e le province autonome provvedono alla fornitura
gratuita dei prodotti dietetici a favore delle persone affette da
nefropatia cronica nonche' dei preparati addensanti a favore delle
persone con grave disfagia affette malattie neuro-degenerative, nei
limiti e con le modalita' fissate dalle stesse regioni e le province
autonome.
5. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di
erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando
l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.