Art. 15
Assistenza specialistica ambulatoriale
1. Nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale il
Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel
nomenclatore di cui all'allegato 4 al presente decreto. L'erogazione
della prestazione e' subordinata all'indicazione sulla ricetta del
quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore.
2. Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice
identificativo, la definizione, eventuali modalita' di erogazione in
relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del
paziente, eventuali note riferite a condizioni di erogabilita' o
indicazioni di appropriatezza prescrittiva. L'elenco delle note e
delle corrispondenti condizioni di erogabilita' o indicazioni di
appropriatezza prescrittiva e' contenuto nell'allegato 4D.
3. Al solo fine di consentire l'applicazione delle disposizioni
legislative relative ai limiti di prescrivibilita' delle prestazioni
per ricetta e di partecipazione al costo da parte dei cittadini, il
nomenclatore riporta altresi' le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale raggruppate per branche specialistiche.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di
erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando
l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
5. Sono erogati in forma ambulatoriale organizzata i pacchetti di
prestazioni orientati a finalita' diagnostica o terapeutica,
individuati con le modalita' indicate dall'art. 5, comma 20
dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per
la salute per gli anni 2014/2016, nel rispetto della disciplina in
materia di partecipazione alla spesa sanitaria.