Art. 16
Condizioni o limiti di erogabilita' delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale
1. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le
quali sono indicate note corrispondenti a specifiche condizioni di
erogabilita' riferite allo stato clinico o personale del
destinatario, alla particolare finalita' della prestazione
(terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie
o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o
accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario
nazionale limitatamente ai casi in cui sussistono le medesime
condizioni, risultanti dal numero della nota e dal quesito clinico o
dal sospetto diagnostico riportati sulla ricetta dal medico
prescrittore.
2. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le
quali sono indicate specifiche indicazioni di appropriatezza
prescrittiva riferite allo stato clinico o personale del
destinatario, alla particolare finalita' della prestazione
(terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie
o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o
accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario
nazionale a seguito di una autonoma e responsabile valutazione del
medico circa la loro utilita' nel singolo caso clinico, fermo
restando l'obbligo del medico prescrittore di riportare il solo
quesito o sospetto diagnostico sulla ricetta.
3. Le prestazioni ambulatoriali di densitometria ossea sono
erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti
che presentano le condizioni definite nell'allegato 4A al presente
decreto.
4. Le prestazioni ambulatoriali di chirurgia refrattiva sono
erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti
che presentano le condizioni definite nell'allegato 4B al presente
decreto.
5. Le prestazioni ambulatoriali di assistenza odontoiatrica sono
erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti
indicati nelle note corrispondenti a ciascuna prestazione, sulla base
dei criteri generali riportati nell'allegato 4C al presente decreto.
6. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con
patologia diabetica le prestazioni specialistiche ambulatoriali di
assistenza podologica incluse nel nomenclatore di cui all'allegato 4.