Art. 16 
 
 
Condizioni o limiti di erogabilita' delle prestazioni  di  assistenza
                     specialistica ambulatoriale 
 
  1. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per  le
quali sono indicate note corrispondenti a  specifiche  condizioni  di
erogabilita'  riferite   allo   stato   clinico   o   personale   del
destinatario,   alla   particolare   finalita'   della    prestazione
(terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie
o condizioni)  al  medico  prescrittore,  all'esito  di  procedure  o
accertamenti  pregressi,  sono  erogabili  dal   Servizio   sanitario
nazionale  limitatamente  ai  casi  in  cui  sussistono  le  medesime
condizioni, risultanti dal numero della nota e dal quesito clinico  o
dal  sospetto  diagnostico  riportati  sulla   ricetta   dal   medico
prescrittore. 
  2. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per  le
quali  sono  indicate  specifiche   indicazioni   di   appropriatezza
prescrittiva  riferite   allo   stato   clinico   o   personale   del
destinatario,   alla   particolare   finalita'   della    prestazione
(terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie
o condizioni)  al  medico  prescrittore,  all'esito  di  procedure  o
accertamenti  pregressi,  sono  erogabili  dal   Servizio   sanitario
nazionale a seguito di una autonoma e  responsabile  valutazione  del
medico circa  la  loro  utilita'  nel  singolo  caso  clinico,  fermo
restando l'obbligo del  medico  prescrittore  di  riportare  il  solo
quesito o sospetto diagnostico sulla ricetta. 
  3.  Le  prestazioni  ambulatoriali  di  densitometria  ossea   sono
erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai  soggetti
che presentano le condizioni definite nell'allegato  4A  al  presente
decreto. 
  4.  Le  prestazioni  ambulatoriali  di  chirurgia  refrattiva  sono
erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai  soggetti
che presentano le condizioni definite nell'allegato  4B  al  presente
decreto. 
  5. Le prestazioni ambulatoriali di  assistenza  odontoiatrica  sono
erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai  soggetti
indicati nelle note corrispondenti a ciascuna prestazione, sulla base
dei criteri generali riportati nell'allegato 4C al presente decreto. 
  6. Il Servizio sanitario  nazionale  garantisce  alle  persone  con
patologia diabetica le prestazioni  specialistiche  ambulatoriali  di
assistenza podologica incluse nel nomenclatore di cui all'allegato 4.