Art. 17
Assistenza protesica
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui
all'art. 18 le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di
protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano
riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o
alla compensazione di menomazioni o disabilita' funzionali
conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilita'
residue, nonche' alla promozione dell'autonomia dell'assistito.
2. Il nomenclatore di cui all'allegato 5 contiene gli elenchi delle
prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi
provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3,
erogabili dal Servizio sanitario nazionale. Il nomenclatore riporta,
per ciascuna prestazione o tipologia di dispositivo, il codice
identificativo, la definizione, la descrizione delle caratteristiche
principali, eventuali condizioni o limiti di erogabilita', eventuali
indicazioni cliniche prioritarie volte a migliorare l'appropriatezza
della prescrizione. Le prestazioni e i dispositivi sono erogabili nei
limiti e secondo le indicazioni cliniche e d'uso riportate nel
nomenclatore.
3. Il nomenclatore contiene:
a) le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un
professionista abilitato all'esercizio della specifica professione
sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le
prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione
di componenti di ciascuna protesi o ortesi. I dispositivi e le
prestazioni di cui alla presente lettera sono indicati nell'elenco 1;
b) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie,
indicati nell'elenco 2A, che, a garanzia della corretta utilizzazione
da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere
applicati dal professionista sanitario abilitato;
c) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie,
pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del
professionista sanitario abilitato, indicati nell'elenco 2B.
4. Nel caso in cui risulti necessario l'adattamento o la
personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione e'
prescritta dal medico specialista ed eseguita, a cura dei soggetti
aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto degli ausili, da
professionisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria o
arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai
rispettivi profili professionali.
5. Qualora l'assistito, al fine di soddisfare specifiche,
apprezzabili, necessita' derivanti dallo stile di vita o dal contesto
ambientale, relazionale o sociale richieda, in accordo con il medico,
un dispositivo appartenente a una delle tipologie descritte negli
elenchi allegati, con caratteristiche strutturali o funzionali o
estetiche non indicate nella descrizione, il medico effettua la
prescrizione riportando le motivazioni della richiesta, indicando il
codice della tipologia cui il dispositivo appartiene e informando
l'assistito sulle sue caratteristiche e funzionalita'
riabilitative-assistenziali. L'azienda sanitaria locale di competenza
autorizza la fornitura. L'eventuale differenza tra la tariffa o il
prezzo assunto a carico dall'azienda sanitaria locale per il
corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del
dispositivo fornito rimane a carico dell'assistito; parimenti, rimane
a carico dell'assistito l'onere di tutte le prestazioni professionali
correlate alle modifiche richieste o alle caratteristiche peculiari
del dispositivo fornito.