Art. 18
Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica
1. Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica che
comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5 al
presente decreto gli assistiti di seguito indicati, in connessione
alle menomazioni e disabilita' specificate:
a) le persone con invalidita' civile, di guerra e per servizio,
le persone con cecita' totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi
della legge 3 aprile 2001, n. 138 e le persone sorde di cui all'art.
1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle
menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;
b) i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di
prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidita' grave e
permanente;
c) le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime
patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni
permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento
dell'invalidita', in relazione alle medesime menomazioni, accertate
dal medico specialista;
d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento
dell'invalidita' cui siano state accertate, dalle competenti
commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o
coesistenza, comportano una riduzione della capacita' lavorativa
superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni
risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15
ottobre 1990, n. 295;
e) le persone in attesa di accertamento dell'invalidita' per i
quali il medico specialista prescrittore attesti la necessita' e
urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la
tempestiva attivazione di un piano riabilitativo-assistenziale, in
relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento
dell'invalidita';
f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata,
pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell'unita'
operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e
permanente e la necessita' e l'urgenza dell'applicazione di una
protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per
l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano
riabilitativo-assistenziale. Contestualmente alla fornitura della
protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il
riconoscimento dell'invalidita';
g) le persone amputate di arto, le donne con malformazione
congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o
della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento
di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento
demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni;
h) le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7
al presente decreto, in relazione alle menomazioni correlate alla
malattia.
2. Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei le donne
con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di
entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che
abbiano subito un intervento di mastectomia, le persone con
enucleazione del bulbo oculare. Le persone con amputazione di arto
hanno diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al
dispositivo temporaneo.
3. Le regioni e le province autonome o le aziende sanitarie locali
possono fornire dispositivi di serie di cui all'elenco 2B
dell'allegato 5 alle persone con grave disabilita' transitoria,
assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione
protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello
specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente
prorogabile, nei casi in cui le medesime regioni o aziende sanitarie
locali abbiano attivato servizi di riutilizzo dei suddetti
dispositivi.
4. Qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessita'
e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie
accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della
azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, la prescrizione
e' inoltrata dalla unita' operativa di ricovero all'azienda sanitaria
locale di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente,
anche per via telematica. Limitatamente ai dispositivi inclusi
nell'elenco 1 dell'allegato 5, in caso di silenzio dell'azienda
sanitaria locale, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della
prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di
autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore e'
pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla regione di residenza
dell'assistito.
5. L'azienda sanitaria locale puo' autorizzare la fornitura di una
protesi di riserva per le persone con amputazione di arto. Nei
confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo
impedisce lo svolgimento delle attivita' essenziali della vita,
l'azienda sanitaria locale e' tenuta a provvedere immediatamente alla
sua eventuale riparazione o sostituzione.
6. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono
erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a carico dell'Istituto,
secondo le indicazioni e le modalita' stabilite dall'Istituto stesso.
7. Sono fatti salvi i benefici gia' previsti dalle norme in vigore
in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.
8. In casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime
disabilita', le aziende sanitarie locali possono garantire
l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una
delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato, nel rispetto
delle procedure fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee
guida.
9. I dispositivi inclusi nell'allegato 5 sono ceduti in proprieta'
all'assistito, fatta salva la facolta' delle regioni e delle province
autonome di disciplinare modalita' di cessione in comodato dei
dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 per
i quali le regioni, le province autonome o le aziende abbiano
attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L'assistito e'
responsabile della custodia e della buona tenuta della protesi,
dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico.
10. L'azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi
dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in favore dei
propri assistiti di eta' superiore a 18 anni, quando siano trascorsi
i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel
medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui
alle lettere a) e b) e con le procedure ivi indicate. Per i
dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si
applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). Per i
dispositivi forniti agli assistiti di eta' inferiore a 18 anni, non
si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'azienda sanitaria locale
autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in
base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano
riabilitativo-assistenziale. La fornitura di nuovi dispositivi puo'
essere autorizzata nei casi di:
a) particolari necessita' terapeutiche o riabilitative o modifica
dello stato psicofisico dell'assistito, sulla base di una dettagliata
relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che
attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in
uso e la necessita' del rinnovo per il mantenimento delle autonomie
della persona nel suo contesto di vita;
b) rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso
improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue
l'impossibilita' tecnica o la non convenienza della riparazione
ovvero la non perfetta funzionalita' del dispositivo riparato,
valutate dall'azienda sanitaria locale anche con l'ausilio di tecnici
di fiducia.