Art. 20
Assistenza termale
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione delle
prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati
dell'INPS e dell'INAIL, affetti dalle patologie indicate
nell'allegato 9 al presente decreto, che possono trovare reale
beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le
prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.
2. L'erogazione e' garantita nel limite di un ciclo annuo di
prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di
servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che possono
usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della
patologia invalidante.