Art. 20 
 
 
                         Assistenza termale 
 
  1. Il Servizio sanitario nazionale  garantisce  l'erogazione  delle
prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati
dell'INPS   e   dell'INAIL,   affetti   dalle   patologie    indicate
nell'allegato 9  al  presente  decreto,  che  possono  trovare  reale
beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le
prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari. 
  2. L'erogazione e' garantita  nel  limite  di  un  ciclo  annuo  di
prestazioni,  fatta  eccezione  per  gli  invalidi  di  guerra  e  di
servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che  possono
usufruire  di  un  secondo  ciclo  annuo  per  il  trattamento  della
patologia invalidante.