Art. 4
Assistenza sanitaria di base
1. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio
sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi ed
attraverso i medici ed i pediatri convenzionati, la gestione
ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo
la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli
interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della
salute.
2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le
seguenti attivita' e prestazioni:
a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la
sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'adozione di
comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
b) l'informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni
erogate dal Servizio sanitario nazionale e regionale e sul loro
corretto uso, incluso il sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie ed il regime delle esenzioni;
c) l'educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari, il
counselling per la gestione della malattia o della disabilita' e la
prevenzione delle complicanze;
d) l'attivazione di percorsi assistenziali a favore del bambino,
che prevedano la presa in carico entro il primo mese di vita, in
collaborazione con le strutture consultoriali ed ospedaliere, e a
favore dell'adulto, anche attraverso la valutazione multidimensionale
e la tenuta della scheda sanitaria, il consulto con lo specialista e
la continuita' assistenziale nelle fasi dell'accesso al ricovero
ospedaliero, della degenza e in quella successiva alla dimissione,
con particolare riguardo alle patologie ad andamento cronico ed
evolutivo;
e) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del
bambino e la ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo
alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro-sensoriali e
psichici ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio
sanitarie;
f) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo,
diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
g) la prescrizione di medicinali inclusi nel prontuario
terapeutico nazionale, la prescrizione di prestazioni specialistiche
incluse nel Nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale,
la proposta di prestazioni di assistenza integrativa, la proposta di
ricovero e la proposta di cure termali;
h) le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie previste dalla
normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
i) l'esecuzione degli screening previsti dalla normativa
nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
j) l'assistenza domiciliare programmata alle persone con
impossibilita' a raggiungere lo studio del medico perche' non
deambulanti, o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili
con mezzi comuni, anche in forma integrata con l'assistenza
specialistica, infermieristica e riabilitativa ed in collegamento, se
necessario, con l'assistenza sociale;
k) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della
riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola
materna e alle scuole secondarie superiori, nonche' ai fini
dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del
bambino;
l) la certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita'
sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro della sanita'
del 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, art. 3,
lettera a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di specifica
richiesta dell'autorita' scolastica competente;
m) la certificazione per l'incapacita' temporanea al lavoro;
n) la certificazione per la riammissione al lavoro, laddove
prevista;
o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate
alla popolazione a rischio;
p) l'osservazione e la rilevazione di reazioni indesiderate
post-vaccinali.