Art. 5 Continuita' assistenziale 1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la continuita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. Le aziende sanitarie organizzano le attivita' sanitarie per assicurare l'erogazione, nelle ore serali e notturne e nei giorni prefestivi e festivi, delle prestazioni assistenziali non differibili.