Art. 5
Continuita' assistenziale
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la continuita'
assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni
della settimana. Le aziende sanitarie organizzano le attivita'
sanitarie per assicurare l'erogazione, nelle ore serali e notturne e
nei giorni prefestivi e festivi, delle prestazioni assistenziali non
differibili.