Art. 7
Emergenza sanitaria territoriale
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in situazioni di
emergenza urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi
sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente,
assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio
ospedaliero piu' appropriato. Il coordinamento e la gestione
dell'attivita' di emergenza territoriale sono effettuati dalle
Centrali operative 118, nell'arco delle 24 ore.
2. In particolare, sono garantiti:
a) gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base e
avanzato, terrestri e aerei, con personale sanitario adeguatamente
formato,
b) i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti,
c) le attivita' assistenziali e organizzative in occasione di
maxiemergenze, eventi a rischio nucleare, biologico, chimico e
radiologico (NBCR),
d) le attivita' assistenziali in occasione di eventi e
manifestazioni programmati, con le modalita' fissate dalle regioni e
province autonome.
3. L'attivita' di emergenza sanitaria territoriale e' svolta in
modo integrato con le attivita' di emergenza intraospedaliera
assicurate nei PS/DEA e con le attivita' effettuate nell'ambito
dell'Assistenza sanitaria di base e Continuita' assistenziale.