Art. 9
Assistenza farmaceutica erogata attraverso
i servizi territoriali e ospedalieri
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano garantiscono attraverso i propri servizi territoriali e
ospedalieri i medicinali necessari al trattamento dei pazienti in
assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale nonche' i
farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal
ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale,
limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di
direttive regionali.
2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresi':
a) qualora non esista valida alternativa terapeutica, i
medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in
altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora
autorizzati per i quali siano disponibili almeno dati favorevoli di
sperimentazioni cliniche di fase seconda e i medicinali da impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora
per tale indicazione siano disponibili almeno dati favorevoli di
sperimentazione clinica di fase seconda, inseriti in un elenco
predisposto e periodicamente aggiornato dall'Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA), conformemente alle procedure ed ai criteri adottati
dalla stessa;
b) i medicinali utilizzabili per un'indicazione diversa da quella
autorizzata, alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4-bis del
decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con modificazioni
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.