Art. 11 Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuita' dell'esercizio 1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione sono eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, nonche' nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi n. 624/1996 e n. 81/2008 e, per i titoli a mare, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979 e al decreto legislativo n. 145/2015. 2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 81/2008, la vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ivi compresa l'emanazione di atti polizia giudiziaria e' svolta, per quanto di specifica competenza, dalle Sezioni UNMIG. 3. La vigilanza sull'applicazione da parte degli operatori del decreto legislativo n. 145/2015 e' svolta dal Comitato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera b) del decreto medesimo. 4. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico deve fornire al Ministero, alle Sezioni UNMIG e al Comitato i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni e presso gli impianti destinati ad operare in Italia. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare tipo o dal decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, resta ferma la facolta' da parte delle Sezioni UNMIG di disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti. 5. Il titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico deve fornire al Ministero le informazioni richieste di carattere economico e tecnico relative alla propria attivita'. 6. L'esplorazione, l'estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 105/2015, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I dello stesso decreto. 7. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione si svolgono nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre amministrazioni interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze. 8. Nel caso di evento che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dell'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, non dipendente dalla volonta' del titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico, l'operatore deve dare comunicazione tempestiva al Ministero.