Art. 11 
 
 
Disposizioni per la sicurezza degli impianti e  delle  lavorazioni  e
               garanzie di continuita' dell'esercizio 
 
  1. Le  operazioni  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  sono
eseguite nel rispetto delle norme di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 128/1959, nonche' nel rispetto delle norme di cui
ai decreti legislativi n. 624/1996 e n. 81/2008 e,  per  i  titoli  a
mare, delle norme di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 886/1979 e al decreto legislativo n. 145/2015. 
  2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo  n.  81/2008,  la
vigilanza sull'applicazione della vigente  normativa  in  materia  di
sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  e  di  tutela  della  salute  dei
lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e
coltivazione, ivi compresa l'emanazione di atti  polizia  giudiziaria
e' svolta, per quanto di specifica competenza, dalle Sezioni UNMIG. 
  3. La vigilanza sull'applicazione  da  parte  degli  operatori  del
decreto legislativo n. 145/2015 e'  svolta  dal  Comitato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, lettera b) del decreto medesimo. 
  4. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una
concessione di coltivazione, o di un titolo  concessorio  unico  deve
fornire al Ministero, alle Sezioni UNMIG e al Comitato  i  mezzi  per
effettuare  ispezioni  sui  luoghi  delle  operazioni  e  presso  gli
impianti destinati  ad  operare  in  Italia.  Nei  casi  in  cui  sia
richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal
presente disciplinare tipo o dal decreto direttoriale di cui all'art.
20, comma 6, resta ferma la facolta' da parte delle Sezioni UNMIG  di
disporre, a carico del richiedente,  l'effettuazione  preliminare  di
sopralluoghi o visite di controllo agli impianti. 
  5. Il titolare di un permesso di prospezione, o di  ricerca,  o  di
una concessione di coltivazione, o di  un  titolo  concessorio  unico
deve fornire al Ministero  le  informazioni  richieste  di  carattere
economico e tecnico relative alla propria attivita'. 
  6. L'esplorazione, l'estrazione e la  coltivazione  di  idrocarburi
sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo  n.  105/2015,
ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico  o
termico e del deposito ad  esse  relativo  che  comportano  l'impiego
delle sostanze pericolose di cui all'allegato I dello stesso decreto. 
  7. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione si svolgono
nel  rispetto  di  ogni  altra  prescrizione  imposta   dalle   altre
amministrazioni interessate, ciascuna  nell'ambito  delle  rispettive
competenze. 
  8. Nel  caso  di  evento  che  provochi  interruzioni  o  modifiche
significative allo svolgimento dell'attivita' di prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi,  non  dipendente  dalla  volonta'  del
titolare di un permesso di  prospezione,  o  di  ricerca,  o  di  una
concessione di  coltivazione,  o  di  un  titolo  concessorio  unico,
l'operatore deve dare comunicazione tempestiva al Ministero.