Art. 14 
 
 
          Attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione 
             di idrocarburi e le relative autorizzazioni 
 
  1.  Le  attivita'  di  prospezione,  ricerca  e   coltivazione   di
idrocarburi e  le  relative  opere  previste  nei  programmi  lavori,
incluse  le  opere  strumentali   alle   infrastrutture   energetiche
strategiche ed allo sfruttamento dei titoli  minerari,  anche  quando
localizzate  al  di  fuori  del  perimetro   delle   concessioni   di
coltivazione o dei titoli unici  in  fase  di  coltivazione  sono  di
pubblica utilita'. Il rilascio dei relativi titoli minerari comprende
la dichiarazione di pubblica  utilita',  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.  Nel  caso
in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto  di
variante urbanistica.