Art. 15 Attivita' consentite all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle dodici miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa nazionale 1. Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 239, della legge n. 208/2015, sono consentite, nelle predette aree, le attivita' da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi gia' rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originariamente approvato, funzionali a garantire l'esercizio degli stessi, nonche' consentire il recupero delle riserve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. 2. Sono sempre consentite le attivita' di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale. 3. Possono essere inoltre autorizzate: a) le attivita' funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo e coltivazione necessarie all'esercizio; b) gli interventi sugli impianti esistenti, destinati al miglioramento degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientali.