Art. 15 
 
Attivita' consentite all'interno del perimetro delle  aree  marine  e
  costiere protette e nelle dodici miglia dal  perimetro  esterno  di
  tali aree e dalle linee di costa nazionale 
 
  1. Fermo restando  il  divieto  di  conferimento  di  nuovi  titoli
minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia  dal
perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo  l'intero
perimetro costiero nazionale, ai sensi dell'art.  6,  comma  17,  del
decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dall'art.  1,  comma
239, della legge n. 208/2015, sono consentite, nelle  predette  aree,
le attivita' da svolgere  nell'ambito  dei  titoli  abilitativi  gia'
rilasciati,  anche   apportando   modifiche   al   programma   lavori
originariamente approvato, funzionali a garantire  l'esercizio  degli
stessi, nonche' consentire il recupero delle riserve  accertate,  per
la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento  della
coltivazione,  nel  rispetto  degli  standard  di  sicurezza   e   di
salvaguardia ambientale. 
  2. Sono sempre consentite le attivita' di manutenzione  finalizzate
all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli  impianti
e alla tutela dell'ambiente e  le  operazioni  finali  di  ripristino
ambientale. 
  3. Possono essere inoltre autorizzate: 
    a) le attivita' funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento
del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in
sede di conferimento o di proroga del titolo minerario,  compresa  la
costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo  e  coltivazione
necessarie all'esercizio; 
    b)  gli  interventi  sugli  impianti  esistenti,   destinati   al
miglioramento  degli  standard  di  sicurezza   e   di   salvaguardia
ambientali.