Art. 16 Verifica esecuzione programmi 1. Il Ministero, per la tutela del giacimento, puo' imporre particolari prescrizioni sia all'atto del conferimento del titolo minerario che successivamente, qualora dall'esercizio della concessione, o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal presente disciplinare e dal decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, derivi pregiudizio al giacimento stesso.