Art. 16 
 
 
                    Verifica esecuzione programmi 
 
  1. Il  Ministero,  per  la  tutela  del  giacimento,  puo'  imporre
particolari prescrizioni sia all'atto  del  conferimento  del  titolo
minerario   che   successivamente,   qualora   dall'esercizio   della
concessione,  o  del  titolo  concessorio   unico   nella   fase   di
coltivazione, nonostante l'osservanza di tutti gli  obblighi  imposti
dal presente disciplinare e dal decreto direttoriale di cui  all'art.
20, comma 6, derivi pregiudizio al giacimento stesso.