Art. 6 
 
 
Concessioni  di  stoccaggio  di  gas  naturale   e   concessioni   di
                     coltivazione di idrocarburi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto
legislativo n. 164/2000, su una stessa area  possono  coesistere  una
concessione di stoccaggio di  gas  naturale  ed  una  concessione  di
coltivazione di idrocarburi, o un titolo concessorio unico nella fase
di coltivazione, relative a distinti livelli nel sottosuolo. 
  2. Gli impianti della concessione  di  coltivazione  o  del  titolo
concessorio unico nella fase di coltivazione di cui al comma 1 devono
essere  distinti  e  indipendenti  da  quelli  della  concessione  di
stoccaggio di gas naturale che insiste sulla stessa area.