Art. 6 Concessioni di stoccaggio di gas naturale e concessioni di coltivazione di idrocarburi 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, su una stessa area possono coesistere una concessione di stoccaggio di gas naturale ed una concessione di coltivazione di idrocarburi, o un titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, relative a distinti livelli nel sottosuolo. 2. Gli impianti della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione di cui al comma 1 devono essere distinti e indipendenti da quelli della concessione di stoccaggio di gas naturale che insiste sulla stessa area.