Art. 7 
 
 
                  Modifiche al programma dei lavori 
 
  1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una
concessione di coltivazione, o di un  titolo  concessorio  unico,  in
caso di necessita' di integrazioni o modificazioni  significative  al
programma di ricerca, sviluppo o  coltivazione  e  comunque  tali  da
modificare  il  profilo  di   produzione   e   il   quadro   emissivo
originariamente previsto,  e'  tenuto  a  presentare  preventivamente
istanza di variazione del programma dei lavori al Ministero. 
  2. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una
concessione di coltivazione, o di un  titolo  concessorio  unico  non
puo'   sospendere   o   modificare   il   programma   lavori    senza
giustificazione tecnica o riconosciuta  causa  di  forza  maggiore  o
senza la preventiva  autorizzazione  del  Ministero,  secondo  quanto
previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. 
  3. Le attivita'  finalizzate  a  migliorare  le  prestazioni  degli
impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la  perforazione  e
la reiniezione  delle  acque  di  strato  o  della  frazione  gassosa
estratta in giacimento, se effettuate a partire da impianti esistenti
e nel rispetto dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di
lavoro gia' approvati,ai sensi dell'art. 1,  comma  82-sexies,  della
legge n. 239/2004, sono soggette ad autorizzazione  rilasciata  dalle
Sezioni  UNMIG  competenti  per  territorio,  secondo  le   modalita'
stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 20,  comma  6.  Le
autorizzazioni relative alla reiniezione  delle  acque  di  strato  o
della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con  la
prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie  a  garantire  che
esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad  altri
ecosistemi. 
  4. Le attivita' di straordinaria manutenzione degli impianti e  dei
pozzi che non comportino modifiche  impiantistiche  sono  soggette  a
comunicazione, da parte del titolare, alla Sezione  UNMIG  competente
per territorio. Nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6,
sono  stabiliti  gli  interventi  e  le  tipologie  di  attivita'  da
classificare quali manutenzione straordinaria. 
  5. Le modifiche non significative degli impianti che non comportano
variazione alle misure di  protezione  e  prevenzione  incendio  sono
soggette al silenzio  assenso  della  Sezione  UNMIG  competente  per
territorio, secondo le modalita' indicate nel decreto direttoriale di
cui all'art. 20, comma 6.