Art. 17 
 
                      Programmi di informazione 
                  trasmessi sulle emittenti locali 
 
  1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art.  2,  comma
1, lett. b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche
e televisive locali devono garantire  il  pluralismo,  attraverso  la
parita'  di   trattamento,   l'obiettivita',   la   correttezza,   la
completezza, la lealta', l'imparzialita', l'equita' e  la  pluralita'
dei punti di vista. A tal fine,  quando  vengono  trattate  questioni
relative ai temi  oggetto  dei  referendum,  deve  essere  assicurato
l'equilibrio  tra  i  soggetti  favorevoli  o  contrari  ai   quesiti
referendari,  includendo  tra  questi  ultimi  anche  coloro  che  si
esprimono per l'astensione o la non partecipazione al  voto,  secondo
quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000,  n.
28, e dal Codice di autoregolamentazione. 
  2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di  commento  e
di critica, che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all'art. 16,  comma  5,  della  legge  6
agosto 1990,  n.  223,  e  all'art.  1,  comma  1,  lett.  f),  della
deliberazione 1 dicembre 1998, n. 78  dell'Autorita',  come  definite
all'art. 2, comma 1, lett. aa), n.  3,  del  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n.  177,  possono  esprimere  i  principi  di  cui  sono
portatrici, tra quelli indicati da dette norme. 
  3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze
di voto relative ai referendum.  Direttori  dei  programmi,  registi,
conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da  non
influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere  scelte
dei votanti, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di
svantaggio per i favorevoli o contrari ai quesiti referendari.