Art. 21 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Al decreto-legge n. 189 del 2016,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  (( 0a) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: «da parte
di Regioni, Province, Comuni, ovvero  da  parte  di  altre  Pubbliche
Amministrazioni regionali o locali interessate» sono sostituite dalle
seguenti: «da parte delle stesse  o  di  altre  Regioni,  Province  e
Comuni   interessati,   ovvero   da   parte   di   altre    pubbliche
amministrazioni»; )) 
  a) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «aiuti di stato»
sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»; 
  b) all'articolo 14,  comma  1,  lettera  c),  le  parole:  «edifici
pubblici ad uso pubblico» sono sostituite  dalle  seguenti:  «edifici
privati ad uso pubblico»; 
  c) dopo l'articolo  49,  le  parole:  «Titolo  VI  Disposizioni  in
materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle
seguenti: «Titolo V  Disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e
personale e finali». 
  2. L'importo di 47 milioni di euro, ((  versato  dalla  Camera  dei
deputati e )) affluito al bilancio dello Stato in data  26  settembre
2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane  destinato  nell'esercizio
2016 al Fondo per la ricostruzione  delle  aree  terremotate  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  per  essere
trasferito  alla  contabilita'  speciale  intestata  al   Commissario
straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione   nei   territori
interessati dall'evento sismico del  24  agosto  2016,  nominato  con
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di  cui  al
comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  228  del   29
settembre  2016.  Conseguentemente,  sono  fatti   salvi   gli   atti
amministrativi adottati ai fini della destinazione di  detto  importo
con riferimento all'esercizio 2016. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  testo  del  comma  1  dell'articolo  3  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
          articolo, e' riportato nelle Note all'art. 5. 
              Il  testo  del  comma  1  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
          articolo, e' riportato nelle Note all'art. 1. 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  14  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
          articolo, e' riportato nelle Note all'art. 1. 
              Il testo dell'articolo 4 del  citato  decreto-legge  n.
          189 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 5.