Art. 21
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(( 0a) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: «da parte
di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche
Amministrazioni regionali o locali interessate» sono sostituite dalle
seguenti: «da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e
Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche
amministrazioni»; ))
a) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «aiuti di stato»
sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»;
b) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «edifici
pubblici ad uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «edifici
privati ad uso pubblico»;
c) dopo l'articolo 49, le parole: «Titolo VI Disposizioni in
materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle
seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e
personale e finali».
2. L'importo di 47 milioni di euro, (( versato dalla Camera dei
deputati e )) affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre
2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio
2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere
trasferito alla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29
settembre 2016. Conseguentemente, sono fatti salvi gli atti
amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo
con riferimento all'esercizio 2016.
Riferimenti normativi
Il testo del comma 1 dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nelle Note all'art. 5.
Il testo del comma 1 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nelle Note all'art. 1.
Il testo del comma 1 dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nelle Note all'art. 1.
Il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge n.
189 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 5.