(( Art. 21-ter
Destinazione di risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a
diretta gestione statale
1. Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui
all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle
dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e
riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di
ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o
distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76
del 1998. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi):
"Art. 48
Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono
utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per
fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai
rifugiati, conservazione di beni culturali, e
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto
della popolazione, sostentamento del clero, interventi
caritativi a favore della collettivita' nazionale o di
paesi del terzo mondo.".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
2, e del comma 4 dell'articolo 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
(Regolamento recante criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale):
"Art. 2. Interventi ammessi.
1. - 4. (Omissis).
5. Gli interventi per la conservazione di beni
culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione,
alla fruibilita' da parte del pubblico di beni immobili ivi
inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di
proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali
territoriali e del Fondo edifici di culto di cui
all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, o
mobili, anche immateriali, che presentano un particolare
interesse, architettonico, artistico, storico,
archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e
archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello
stesso Codice.
(Omissis)."
"Art. 2-bis. Criteri di ripartizione.
1.- 3. (Omissis).
4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione
territoriale per gli interventi straordinari relativi alla
conservazione di beni culturali, la quota attribuita e'
divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del
Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta,
Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria,
Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le
regioni Sicilia, Sardegna).
(Omissis).".
Gli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge n. 189 del
2016 sono riportati nelle Note all'art. 5.