(( Art. 21-ter 
 
Destinazione di risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF  a
                      diretta gestione statale 
 
  1. Le risorse della quota  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche a  diretta  gestione  statale,  di  cui
all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,  derivanti  dalle
dichiarazioni dei redditi relative agli  anni  dal  2016  al  2025  e
riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2,
comma 5, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate  agli  interventi  di
ricostruzione  e  di  restauro  dei  beni  culturali  danneggiati   o
distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal  24  agosto
2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma  4,  del  citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  76
del 1998. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  48  della  legge  20
          maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli  enti  e  beni
          ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del  clero
          cattolico in servizio nelle diocesi): 
              "Art. 48 
              Le quote di cui all'articolo 47,  secondo  comma,  sono
          utilizzate: dallo Stato  per  interventi  straordinari  per
          fame  nel  mondo,   calamita'   naturali,   assistenza   ai
          rifugiati,   conservazione    di    beni    culturali,    e
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica; dalla Chiesa cattolica per  esigenze  di  culto
          della  popolazione,  sostentamento  del  clero,  interventi
          caritativi a favore  della  collettivita'  nazionale  o  di
          paesi del terzo mondo.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          2, e del comma  4  dell'articolo  2-bis,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10   marzo   1998,   n.   76
          (Regolamento    recante    criteri    e    procedure    per
          l'utilizzazione della quota dell'otto per mille  dell'IRPEF
          devoluta alla diretta gestione statale): 
              "Art. 2. Interventi ammessi. 
              1. - 4. (Omissis). 
              5.  Gli  interventi  per  la  conservazione   di   beni
          culturali sono rivolti al  restauro,  alla  valorizzazione,
          alla fruibilita' da parte del pubblico di beni immobili ivi
          inclusi  quelli  adibiti   all'istruzione   scolastica   di
          proprieta'  pubblica  dello  Stato,   degli   enti   locali
          territoriali  e  del  Fondo  edifici  di   culto   di   cui
          all'articolo 56 della legge  20  maggio  1985,  n.  222,  o
          mobili, anche immateriali, che  presentano  un  particolare
          interesse,     architettonico,     artistico,      storico,
          archeologico,  etnografico,  scientifico,  bibliografico  e
          archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e  del
          paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
          42, per i quali  sia  intervenuta  la  verifica  ovvero  la
          dichiarazione  dell'interesse  culturale  ai  sensi   dello
          stesso Codice. 
              (Omissis)." 
              "Art. 2-bis. Criteri di ripartizione. 
              1.- 3. (Omissis). 
              4.  Al  fine  di   perseguire   un'equa   distribuzione
          territoriale per gli interventi straordinari relativi  alla
          conservazione di beni culturali,  la  quota  attribuita  e'
          divisa per cinque in relazione alle  aree  geografiche  del
          Nord  Ovest  (per  le  regioni  Piemonte,  Valle   d'Aosta,
          Lombardia,  Liguria),  del  Nord  Est   (per   le   regioni
          Trentino-Alto   Adige,   Veneto,   Friuli-Venezia   Giulia,
          Emilia-Romagna), Centro (per le  regioni  Toscana,  Umbria,
          Marche,  Lazio),  Sud  (per  le  regioni  Abruzzo,  Molise,
          Campania, Puglia,  Basilicata,  Calabria),  Isole  (per  le
          regioni Sicilia, Sardegna). 
              (Omissis).". 
              Gli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge n. 189  del
          2016 sono riportati nelle Note all'art. 5.