Art. 10 
 
                         Requisiti oggettivi 
 
  1. I crediti agevolati possono essere concessi ai beneficiari: 
  a) che finanzino, in qualunque forma, imprese miste,  costituite  o
da costituirsi; 
  b) che eroghino altre  forme  di  agevolazione  che  promuovano  lo
sviluppo dei Paesi partner. 
  2. Ai fini del precedente comma 1, lettera b), per «altre forme  di
agevolazione» devono intendersi i seguenti interventi finanziari:  la
concessione di finanziamenti, l'acquisto di crediti  di  impresa,  il
rilascio di garanzie,  l'assunzione  di  capitale  di  rischio  o  il
ricorso ad altre modalita' di intermediazione  o  di  concessione  di
capitale di debito,  la  sottoscrizione  di  quote  o  di  azioni  di
organismi di investimento collettivo del risparmio. 
  3. Il differenziale tra il tasso del credito agevolato e  il  tasso
di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle  finanze
per le operazioni di credito agevolato,  ai  sensi  del  decreto  del
Ministero del tesoro del 21  dicembre  1994,  vigente  alla  data  di
stipula del contratto di finanziamento, deve essere, ove applicabile,
integralmente trasferito alle iniziative. 
  4. I crediti agevolati disciplinati dal presente Capo devono essere
coerenti con l'oggetto e le finalita' della legge n. 125 del 2014. Il
Comitato congiunto per la  cooperazione  allo  sviluppo  verifica  il
rispetto di tale condizione  in  sede  di  approvazione  di  ciascuna
domanda.