Art. 10 Requisiti oggettivi 1. I crediti agevolati possono essere concessi ai beneficiari: a) che finanzino, in qualunque forma, imprese miste, costituite o da costituirsi; b) che eroghino altre forme di agevolazione che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner. 2. Ai fini del precedente comma 1, lettera b), per «altre forme di agevolazione» devono intendersi i seguenti interventi finanziari: la concessione di finanziamenti, l'acquisto di crediti di impresa, il rilascio di garanzie, l'assunzione di capitale di rischio o il ricorso ad altre modalita' di intermediazione o di concessione di capitale di debito, la sottoscrizione di quote o di azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio. 3. Il differenziale tra il tasso del credito agevolato e il tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni di credito agevolato, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro del 21 dicembre 1994, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, deve essere, ove applicabile, integralmente trasferito alle iniziative. 4. I crediti agevolati disciplinati dal presente Capo devono essere coerenti con l'oggetto e le finalita' della legge n. 125 del 2014. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo verifica il rispetto di tale condizione in sede di approvazione di ciascuna domanda.