Art. 12 
 
                       Condizioni finanziarie 
 
  1. Il credito agevolato non puo' superare il 50%  delle  iniziative
oggetto di finanziamento e non puo' essere superiore a 10.000.000  di
euro. 
  2. Il tasso di interesse agevolato e' fissato in misura pari al 15%
del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero  dell'economia
e delle finanze per le operazioni di credito agevolato, ai sensi  del
decreto del Ministero del tesoro del 21 dicembre 1994,  vigente  alla
data di stipula del contratto di finanziamento. Il credito  agevolato
e' rimborsato in un periodo massimo non inferiore  a  3  anni  e  non
superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione,  con
un periodo di grazia per capitale e interessi  non  inferiore  ad  un
anno e non superiore a 5 anni. 
  3. Il credito  agevolato  e'  erogato  sulla  base  delle  scadenze
previste dal contratto a fronte di idonea documentazione. 
  4. La Cassa  depositi  e  prestiti  puo'  richiedere  garanzie  sul
credito agevolato. 
  5. Le anticipazioni del finanziamento non possono superare  il  70%
dell'importo totale e devono essere assistite da garanzie bancarie. 
  6. Se denominato in valuta estera, il finanziamento dei beneficiari
alle iniziative e' convertito in euro  secondo  il  tasso  di  cambio
vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal  Ministero
dell'economia e delle finanze.