Art. 12 Condizioni finanziarie 1. Il credito agevolato non puo' superare il 50% delle iniziative oggetto di finanziamento e non puo' essere superiore a 10.000.000 di euro. 2. Il tasso di interesse agevolato e' fissato in misura pari al 15% del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni di credito agevolato, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro del 21 dicembre 1994, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Il credito agevolato e' rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni. 3. Il credito agevolato e' erogato sulla base delle scadenze previste dal contratto a fronte di idonea documentazione. 4. La Cassa depositi e prestiti puo' richiedere garanzie sul credito agevolato. 5. Le anticipazioni del finanziamento non possono superare il 70% dell'importo totale e devono essere assistite da garanzie bancarie. 6. Se denominato in valuta estera, il finanziamento dei beneficiari alle iniziative e' convertito in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.