Art. 13 
 
 
                            Norme finali 
 
  1.  Fatte  salve  le  specifiche  disposizioni  che   regolano   il
funzionamento della Riserva PON IC riportate  nel  presente  decreto,
per le modalita' di concessione, di gestione e di  attivazione  della
garanzia della Riserva PON IC si applicano  le  vigenti  disposizioni
operative, nonche', per le garanzie su portafogli  di  finanziamenti,
il d.m. 24 aprile 2013 e le relative modalita' operative. 
  2. Fino alla data del 31 dicembre 2017, le  risorse  della  Riserva
PON IC di cui  all'art.  3  sono  utilizzate  esclusivamente  per  il
rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti di cui al capo II
del presente decreto. Le disponibilita'  della  Riserva  PON  IC  che
dovessero residuare alla predetta data possono essere  impiegate  con
le modalita' tecniche individuate, tra quelle  indicate  all'art.  4,
con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del
Ministero, tenuto anche conto degli utilizzi registrati nella fase di
prima operativita' della Riserva. 
  3. Con decreto  del  direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero possono essere altresi' forniti  chiarimenti  e
specificazioni sulle disposizioni di cui al presente decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 13 marzo 2017 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Calenda         
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2017 
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