Art. 13 Norme finali 1. Fatte salve le specifiche disposizioni che regolano il funzionamento della Riserva PON IC riportate nel presente decreto, per le modalita' di concessione, di gestione e di attivazione della garanzia della Riserva PON IC si applicano le vigenti disposizioni operative, nonche', per le garanzie su portafogli di finanziamenti, il d.m. 24 aprile 2013 e le relative modalita' operative. 2. Fino alla data del 31 dicembre 2017, le risorse della Riserva PON IC di cui all'art. 3 sono utilizzate esclusivamente per il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti di cui al capo II del presente decreto. Le disponibilita' della Riserva PON IC che dovessero residuare alla predetta data possono essere impiegate con le modalita' tecniche individuate, tra quelle indicate all'art. 4, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, tenuto anche conto degli utilizzi registrati nella fase di prima operativita' della Riserva. 3. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero possono essere altresi' forniti chiarimenti e specificazioni sulle disposizioni di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 2017 Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 220