Art. 12 
 
 
            Disposizioni in materia di pubblici esercizi 
 
  1. Nei casi di  reiterata  inosservanza  delle  ordinanze  emanate,
nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  come  modificato  dal  presente
decreto, puo'  essere  disposta  dal  questore  l'applicazione  della
misura della sospensione dell'attivita' per un  massimo  di  quindici
giorni, ai sensi dell'art. 100 (( del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773.
)) 
  2. All'art. 14-ter, comma 2, della legge 30  marzo  2001,  n.  125,
dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra» ((
e le parole: «per tre  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da
quindici giorni a tre mesi». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, si vedano le note all'art. 8. 
              - Si riporta il testo dell'art. 100 del  regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico  delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 100 (art. 98 T.U. 1926). - Oltre i casi  indicati
          dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza  di  un
          esercizio, anche di  vicinato,  nel  quale  siano  avvenuti
          tumulti o gravi disordini, o che sia  abituale  ritrovo  di
          persone  pregiudicate  o  pericolose   o   che,   comunque,
          costituisca un  pericolo  per  l'ordine  pubblico,  per  la
          moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei
          cittadini. 
              Qualora si ripetano i fatti che  hanno  determinata  la
          sospensione, la licenza puo' essere revocata.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  14-ter
          della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in  materia
          di alcol e di  problemi  alcolcorrelati),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 14-ter (Introduzione del divieto  di  vendita  di
          bevande alcoliche a minori). 
              (Omissis). 
              2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a
          chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di
          anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si
          applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500  a
          2.000 euro con la sospensione  dell'attivita'  da  quindici
          giorni a tre mesi.».