Art. 13 
 
Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze  stupefacenti
  all'interno o in prossimita' di locali  ((  pubblici  o  aperti  al
  pubblico )) e di pubblici esercizi 
 
  1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o
confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la
vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope,  di  cui
all'art. 73 del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi  all'interno  o
nelle immediate vicinanze  di  ((  scuole,  plessi  scolastici,  sedi
universitarie, )) locali (( pubblici o aperti al pubblico, ))  ovvero
in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25  agosto
1991, n. 287, il questore puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il
divieto  di  accesso  agli  stessi  locali  o  a  esercizi  analoghi,
specificamente indicati,  ovvero  di  stazionamento  nelle  immediate
vicinanze degli stessi. 
  2. Il divieto di cui al comma 1 non puo' avere durata inferiore  ad
un  anno,  ne'  superiore  a  cinque.  ((  Il  divieto  e'   disposto
individuando modalita' applicative compatibili  con  le  esigenze  di
mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto. )) 
  3. Nei casi di cui al comma  1,  il  questore,  nei  confronti  dei
soggetti  gia'  condannati  negli  ultimi  tre  anni   con   sentenza
definitiva, puo' altresi' disporre, per  la  durata  massima  di  due
anni, una o piu' delle seguenti misure: 
    a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso  il
locale ufficio della Polizia di Stato o presso il  comando  dell'Arma
dei carabinieri territorialmente  competente;  obbligo  di  rientrare
nella propria abitazione, o in altro luogo di privata  dimora,  entro
una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; 
    b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; 
    c) obbligo di comparire  in  un  ufficio  o  comando  di  polizia
specificamente indicato, negli  orari  di  entrata  ed  uscita  dagli
istituti scolastici. 
  4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 3
e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
  5. I divieti di cui al comma 1 possono essere  disposti  anche  nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno  compiuto  il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la responsabilita' genitoriale. 
  6. Salvo che il fatto costituisca  reato,  per  la  violazione  dei
divieti di cui ai commi 1 e 3 (( si applicano, ))  con  provvedimento
del prefetto, ai sensi della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  10.000  a
euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a  un
anno. 
  7. (( Nei casi di condanna ))  per  i  reati  di  cui  al  comma  1
commessi  all'interno  o  nelle  immediate  vicinanze  di  locali  ((
pubblici o aperti al pubblico, )) ovvero in uno dei pubblici esercizi
di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la  concessione
della sospensione condizionale della  pena  puo'  essere  subordinata
all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici
esercizi specificamente individuati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 73 del  decreto
          del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309
          (Testo unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi  stati  di  tossicodipendenza),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  1990,  n.
          255, S.O.: 
              «Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
          sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1.  Chiunque,  senza
          l'autorizzazione di  cui  all'art.  17,  coltiva,  produce,
          fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
          cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
          invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
          scopo  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  alla
          tabella  I  prevista  dall'art.  14,  e'  punito   con   la
          reclusione da sei a venti anni  e  con  la  multa  da  euro
          26.000 a euro 260.000. 
              1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
          chiunque,  senza  l'autorizzazione  di  cui  all'art.   17,
          importa, esporta, acquista, riceve  a  qualsiasi  titolo  o
          comunque illecitamente detiene: 
                a)  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope   che   per
          quantita', in particolare se superiore  ai  limiti  massimi
          indicati con decreto del Ministro della salute  emanato  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  sentita   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -   Dipartimento
          nazionale per le politiche antidroga, ovvero per  modalita'
          di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo
          o  al  confezionamento   frazionato,   ovvero   per   altre
          circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un  uso  non
          esclusivamente personale; 
                b)  medicinali  contenenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
          eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
          ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un  terzo  alla
          meta'. 
              2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di  cui
          all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che  altri
          metta in commercio le sostanze o le  preparazioni  indicate
          nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito  con  la
          reclusione da sei a ventidue anni e con la  multa  da  euro
          26.000 a euro 300.000. 
              2-bis. 
              3. Le stesse pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 
              4. Quando le condotte di cui al comma  1  riguardano  i
          medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B,  C  e
          D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis)  della
          lettera e) del comma 1 dell'art.  14  e  non  ricorrono  le
          condizioni di cui all'art. 17, si  applicano  le  pene  ivi
          stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 
              5. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque commette  uno  dei  fatti  previsti  dal  presente
          articolo che, per i mezzi, la modalita'  o  le  circostanze
          dell'azione  ovvero  per  la  qualita'  e  quantita'  delle
          sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene  della
          reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
          1.032 a euro 10.329. 
              5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
          reati di cui  al  presente  articolo  commessi  da  persona
          tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
          psicotrope, il giudice, con la sentenza di  condanna  o  di
          applicazione della pena su richiesta delle  parti  a  norma
          dell'art. 444 del codice di procedura penale, su  richiesta
          dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora  non
          debba   concedersi   il   beneficio    della    sospensione
          condizionale della pena, puo' applicare, anziche'  le  pene
          detentive e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di  pubblica
          utilita' di cui all'art.  54  del  decreto  legislativo  28
          agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
          la  sentenza  il  giudice  incarica  l'ufficio  locale   di
          esecuzione  penale  esterna   di   verificare   l'effettivo
          svolgimento del  lavoro  di  pubblica  utilita'.  L'ufficio
          riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto
          disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n.  274
          del 2000, il lavoro di  pubblica  utilita'  ha  una  durata
          corrispondente a quella della sanzione detentiva  irrogata.
          Esso puo' essere disposto  anche  nelle  strutture  private
          autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo  consenso  delle
          stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi  allo
          svolgimento del lavoro di pubblica utilita',  in  deroga  a
          quanto previsto dal citato art. 54 del decreto  legislativo
          n. 274 del 2000, su  richiesta  del  pubblico  ministero  o
          d'ufficio,   il   giudice    che    procede,    o    quello
          dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666  del
          codice di procedura penale, tenuto conto  dell'entita'  dei
          motivi e delle circostanze  della  violazione,  dispone  la
          revoca della pena  con  conseguente  ripristino  di  quella
          sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
          ricorso per cassazione, che non ha effetto  sospensivo.  Il
          lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
          piu' di due volte. 
              5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
          anche nell'ipotesi di reato diverso da  quelli  di  cui  al
          comma  5,  commesso,  per  una  sola  volta,   da   persona
          tossicodipendente  o  da  assuntore  abituale  di  sostanze
          stupefacenti o  psicotrope  e  in  relazione  alla  propria
          condizione di dipendenza o di assuntore  abituale,  per  il
          quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
          di detenzione,  salvo  che  si  tratti  di  reato  previsto
          dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
          penale o di reato contro la persona. 
              6. Se il fatto e' commesso da tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'  giudiziaria  nella  sottrazione   di   risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti. 
              7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione  di  pena
          su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del  codice
          di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che
          ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a
          persona estranea  al  reato,  ovvero  quando  essa  non  e'
          possibile, fatta eccezione per il delitto di cui  al  comma
          5, la confisca di beni di cui il reo ha  la  disponibilita'
          per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 5  della  legge
          25 agosto  1991,  n.  287  (Aggiornamento  della  normativa
          sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici  esercizi),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3  settembre  1991,  n.
          206.: 
              «Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai  fini
          della  determinazione  del  numero   delle   autorizzazioni
          rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici  esercizi
          di cui alla presente legge sono distinti in: 
                a) esercizi di ristorazione, per la  somministrazione
          di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un  contenuto
          alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di  latte
          (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed
          esercizi similari); 
                b)  esercizi  per  la  somministrazione  di  bevande,
          comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
          di latte, di dolciumi, compresi i generi di  pasticceria  e
          gelateria, e  di  prodotti  di  gastronomia  (bar,  caffe',
          gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 
                c) esercizi di cui alle lettere a) e b),  in  cui  la
          somministrazione di alimenti e di bevande viene  effettuata
          congiuntamente ad attivita' di trattenimento  e  svago,  in
          sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
          balneari ed esercizi similari; 
                d) esercizi di cui alla  lettera  b),  nei  quali  e'
          esclusa  la  somministrazione  di  bevande   alcoliche   di
          qualsiasi gradazione. 
              2. La somministrazione di bevande aventi  un  contenuto
          alcoolico superiore al 21  per  cento  del  volume  non  e'
          consentita negli esercizi operanti nell'ambito di  impianti
          sportivi, fiere, complessi di attrazione  dello  spettacolo
          viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
          sagre o fiere, e simili luoghi  di  convegno,  nonche'  nel
          corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.  Il
          sindaco, con  propria  ordinanza,  sentita  la  commissione
          competente ai sensi dell'art. 6,  puo'  temporaneamente  ed
          eccezionalmente estendere tale  divieto  alle  bevande  con
          contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. 
              3.  Il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
          con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17,  comma
          3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite   le
          organizzazioni   nazionali   di   categoria   nonche'    le
          associazioni dei consumatori e  degli  utenti  maggiormente
          rappresentative a livello  nazionale,  puo'  modificare  le
          tipologie degli esercizi di cui al comma  1,  in  relazione
          alla funzionalita' e produttivita' del servizio da  rendere
          ai consumatori. 
              4. Gli esercizi  di  cui  al  presente  articolo  hanno
          facolta' di vendere per asporto  le  bevande  nonche',  per
          quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
          i pasti  che  somministrano  e,  per  quanto  riguarda  gli
          esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
          di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
          e di pasticceria. In ogni caso l'attivita'  di  vendita  e'
          sottoposta alle stesse norme osservate  negli  esercizi  di
          vendita al minuto. 
              5. Negli esercizi di cui al presente articolo il  latte
          puo'  essere  venduto  per  asporto  a  condizione  che  il
          titolare  sia  munito  dell'autorizzazione   alla   vendita
          prescritta dalla legge 3 maggio 1989,  n.  169,  e  vengano
          osservate le norme della medesima. 
              6. E' consentito il rilascio, per un  medesimo  locale,
          di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di  esercizio
          di cui al comma 1, fatti salvi  i  divieti  di  legge.  Gli
          esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad  altra
          sede   anche    separatamente,    previa    la    specifica
          autorizzazione di cui all'art. 3.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 6, commi 2-bis,
          3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel
          settore del giuoco e delle scommesse clandestini  e  tutela
          della  correttezza  nello  svolgimento  di   manifestazioni
          sportive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18  dicembre
          1989, n. 294.: 
              «Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si  svolgono
          manifestazioni sportive). 
              (Omissis). 
              2-bis. La notifica di cui al  comma  2  deve  contenere
          l'avviso  che  l'interessato  ha  facolta'  di  presentare,
          personalmente o a mezzo di difensore, memorie  o  deduzioni
          al giudice competente per la convalida del provvedimento. 
              3. La prescrizione di cui  al  comma  2  ha  effetto  a
          decorrere  dalla  prima  manifestazione   successiva   alla
          notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
          procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  o  al
          procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  per  i
          minorenni, se l'interessato  e'  persona  minore  di  eta',
          competenti  con  riferimento  al  luogo  in  cui  ha   sede
          l'ufficio di questura. Il pubblico  ministero,  se  ritiene
          che sussistano i presupposti  di  cui  al  comma  1,  entro
          quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne  chiede
          la convalida al giudice per  le  indagini  preliminari.  Le
          prescrizioni imposte  cessano  di  avere  efficacia  se  il
          pubblico ministero  con  decreto  motivato  non  avanza  la
          richiesta di convalida entro il termine predetto  e  se  il
          giudice non dispone  la  convalida  nelle  quarantotto  ore
          successive. Nel giudizio di convalida, il  giudice  per  le
          indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui
          al comma 2. 
              4. Contro l'ordinanza di convalida  e'  proponibile  il
          ricorso   per   Cassazione.   Il   ricorso   non   sospende
          l'esecuzione dell'ordinanza. 
              (Omissis). ». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S. O..