Art. 14 
 
 
                      Numero Unico Europeo 112 
 
  1. Per le attivita' connesse al numero unico  europeo  112  e  alle
relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le
modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa  adottati  ai  sensi
dell'art. 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi  del  pareggio  di
bilancio di cui all'art. 9 della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,
possono  bandire,   nell'anno   successivo,   procedure   concorsuali
finalizzate  all'assunzione,  con  contratti  di   lavoro   a   tempo
indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato  in
proporzione alla popolazione residente  in  ciascuna  Regione,  sulla
base di un rapporto pari ad un'unita' di  personale  ogni  trentamila
residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente  i
risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli  anni  2016,
2017, 2018  e  2019  finalizzate  alle  assunzioni,  in  deroga  alle
previsioni dell'art. 1, comma 228,  primo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208. 
  ((  1-bis.  Le  procedure  concorsuali   finalizzate   alle   nuove
assunzioni  di  cui  al  comma  1  sono  subordinate  alla   verifica
dell'assenza di personale in mobilita' o in esubero nell'ambito della
medesima amministrazione con caratteristiche  professionali  adeguate
alle mansioni richieste. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          75-bis del decreto  legislativo  1º  agosto  2003,  n.  259
          (Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.: 
              «Art. 75-bis. (Disposizioni per  favorire  l'attuazione
          del numero di emergenza unico europeo) (Omissis). 
              3. Ai fini di  quanto  previsto  al  comma  1,  possono
          essere  stipulati  protocolli  d'intesa  con   le   regioni
          interessate,  anche  per  l'utilizzo  di   strutture   gia'
          esistenti.». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  9  della
          legge  24  dicembre  2012,   n.   243   (Disposizioni   per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 81, sesto comma,  della  Costituzione),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12: 
              «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni  e  degli
          enti locali). - 1. I bilanci  delle  regioni,  dei  comuni,
          delle province, delle citta' metropolitane e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si   considerano   in
          equilibrio quando, sia nella  fase  di  previsione  che  di
          rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
          competenza, tra le entrate finali e le spese  finali,  come
          eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. 
              1-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1,  le
          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema
          di bilancio. Per  gli  anni  2017-2019,  con  la  legge  di
          bilancio, compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica e su base triennale,  e'  prevista  l'introduzione
          del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa.  A
          decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate  e  le  spese
          finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
          e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
              2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un  ente
          di cui al comma 1 del presente articolo registri un  valore
          negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il  predetto
          ente adotta misure di correzione  tali  da  assicurarne  il
          recupero entro il triennio successivo, in  quote  costanti.
          Per le finalita' di cui al comma 5  la  legge  dello  Stato
          puo' prevedere differenti modalita' di recupero. 
              3. 
              4. Con legge dello Stato sono definiti  i  premi  e  le
          sanzioni  da  applicare  alle  regioni,  ai  comuni,   alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e   alle   province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo. La legge  di  cui
          al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: 
                a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; 
                b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; 
                c) destinazione dei proventi delle sanzioni a  favore
          dei  premi  agli  enti  del  medesimo  comparto  che  hanno
          rispettato i propri obiettivi. 
              5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente
          legge, al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli
          derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  la  legge
          dello Stato,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli
          previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto  di
          parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
          a carico degli enti  di  cui  al  comma  1  in  materia  di
          concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di   finanza
          pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.». 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   228
          dell'articolo 1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge  di  stabilita'  2016),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2015,  n.
          302, S.O.: 
              «228. Le amministrazioni di cui all'articolo  3,  comma
          5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e
          successive modificazioni, possono procedere, per  gli  anni
          2016, 2017 e 2018,  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
          indeterminato di qualifica non dirigenziale nel  limite  di
          un contingente di personale  corrispondente,  per  ciascuno
          dei predetti anni, ad una spesa pari al  25  per  cento  di
          quella relativa al  medesimo  personale  cessato  nell'anno
          precedente.  Ferme  restando   le   facolta'   assunzionali
          previste  dall'articolo  1,  comma  562,  della  legge   27
          dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015  non
          erano sottoposti alla disciplina del  patto  di  stabilita'
          interno,   qualora   il   rapporto   dipendenti/popolazione
          dell'anno  precedente  sia  inferiore  al  rapporto   medio
          dipendenti-popolazione   per   classe   demografica,   come
          definito  triennalmente  con  il   decreto   del   Ministro
          dell'interno di cui all'articolo 263, comma  2,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata
          al 75 per cento nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a
          10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto  dal  primo
          periodo del presente comma, al solo  fine  di  definire  il
          processo di mobilita' del  personale  degli  enti  di  area
          vasta  destinato  a   funzioni   non   fondamentali,   come
          individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata  legge
          n. 190 del 2014, restano  ferme  le  percentuali  stabilite
          dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n.  114.  Il  comma  5  quater  dell'articolo  3  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e'
          disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.».