Art. 15 
 
 
 Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1, lettera c), dopo le parole:  «sulla  base
di elementi di fatto», sono inserite  le  seguenti:  «,  comprese  le
reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di  cui  all'art.
2, nonche'  dei  divieti  di  frequentazione  di  determinati  luoghi
previsti dalla (( vigente normativa»; )) 
    b) all'art. 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:  «3-bis.
Ai fini della tutela della sicurezza  pubblica,  gli  obblighi  e  le
prescrizioni  inerenti  alla  sorveglianza  speciale  possono  essere
disposti,  con  il  consenso   dell'interessato   ed   accertata   la
disponibilita' dei relativi dispositivi, anche con  le  modalita'  di
controllo previste all'art. 275-bis del codice di procedura penale.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 6  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice  delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  settembre
          2011, n. 226, S.O., come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Soggetti destinatari). -  1.  I  provvedimenti
          previsti dal presente capo si applicano a: 
                a)  coloro  che  debbano  ritenersi,  sulla  base  di
          elementi  di  fatto,   abitualmente   dediti   a   traffici
          delittuosi; 
                b) coloro che per la condotta ed il  tenore  di  vita
          debba ritenersi, sulla  base  di  elementi  di  fatto,  che
          vivono abitualmente, anche in  parte,  con  i  proventi  di
          attivita' delittuose; 
                c)  coloro  che  per  il  loro  comportamento   debba
          ritenersi, sulla base di elementi  di  fatto,  comprese  le
          reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di  cui
          all'art.  2,  nonche'  dei  divieti  di  frequentazione  di
          determinati luoghi previsti dalla  vigente  normativa,  che
          sono dediti alla  commissione  di  reati  che  offendono  o
          mettono  in  pericolo  l'integrita'  fisica  o  morale  dei
          minorenni, la sanita',  la  sicurezza  o  la  tranquillita'
          pubblica.»; 
              «Art. 6 (Tipologia delle misure e loro  presupposti). -
          1.  Alle  persone  indicate  nell'art.  4,   quando   siano
          pericolose  per  la   sicurezza   pubblica,   puo'   essere
          applicata, nei modi stabiliti negli articoli  seguenti,  la
          misura  di  prevenzione  della  sorveglianza  speciale   di
          pubblica sicurezza. 
              2. Salvi i casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere  a)
          e b), alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto,  ove
          le circostanze  del  caso  lo  richiedano,  il  divieto  di
          soggiorno in uno  o  piu'  comuni,  diversi  da  quelli  di
          residenza o di dimora abituale o in una o piu' Province. 
              3. Nei casi in cui le altre misure di  prevenzione  non
          sono ritenute idonee alla tutela della  sicurezza  pubblica
          puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno  nel  comune  di
          residenza o di dimora abituale. 
              3-bis. Ai fini della tutela della  sicurezza  pubblica,
          gli obblighi e le prescrizioni inerenti  alla  sorveglianza
          speciale  possono  essere   disposti,   con   il   consenso
          dell'interessato  ed  accertata   la   disponibilita'   dei
          relativi dispositivi, anche con le modalita'  di  controllo
          previste all'art. 275-bis del codice di procedura penale.».