Art. 16 
 
 
            (( Modifica )) all'art. 639 del codice penale 
 
  1. All'art. 639 del codice penale, dopo il quarto comma e' aggiunto
il seguente: «Con la sentenza di condanna  per  i  reati  di  cui  al
secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'art. 165,  primo
comma, puo' disporre l'obbligo di  ripristino  e  di  ripulitura  dei
luoghi ovvero, qualora  cio'  non  sia  possibile,  ((  l'obbligo  di
sostenerne le spese o di rimborsare )) quelle a tal  fine  sostenute,
ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione  di  attivita'
non retribuita a favore della collettivita' per un tempo  determinato
comunque non superiore alla durata della  pena  sospesa,  secondo  le
modalita' indicate nella sentenza di condanna.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 639 del codice  penale,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  639  (Deturpamento  e  imbrattamento   di   cose
          altrui). - Chiunque, fuori  dei  casi  preveduti  dall'art.
          635, deturpa o imbratta cose mobili  altrui  e'  punito,  a
          querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. 
              Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi  di
          trasporto pubblici o privati,  si  applica  la  pena  della
          reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300  a  1.000
          euro. Se il fatto e' commesso su cose di interesse  storico
          o artistico, si applica la pena  della  reclusione  da  tre
          mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. 
              Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui  al  secondo
          comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due
          anni e della multa fino a 10.000 euro. 
              Nei  casi  previsti  dal  secondo  comma   si   procede
          d'ufficio. 
              Con la sentenza di condanna  per  i  reati  di  cui  al
          secondo e terzo comma il giudice, ai fini di  cui  all'art.
          165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di  ripristino  e
          di ripulitura dei  luoghi  ovvero,  qualora  cio'  non  sia
          possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare
          quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il  condannato  non
          si oppone, la prestazione di  attivita'  non  retribuita  a
          favore  della  collettivita'  per  un   tempo   determinato
          comunque non superiore  alla  durata  della  pena  sospesa,
          secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna.».