(( Art. 16 bis Parcheggiatori abusivi 1. Il comma 15-bis dell'art. 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: «15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione II.». ))
Riferimenti normativi - Per l'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) si vedano i riferimenti normativi all'art. 9.