Art. 17 
 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con  l'utilizzo  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.