Art. 9 
 
 
          Misure a tutela del decoro di particolari luoghi 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dalla  vigente  normativa  a  tutela
delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie,
aeroportuali, marittime e di trasporto  pubblico  locale,  urbano  ed
extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque  ponga  in  essere
condotte che (( impediscono l'accessibilita' e la )) fruizione  delle
predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o
di occupazione di spazi  ivi  previsti,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa (( pecuniaria )) del pagamento di una  somma  da  euro
100 a euro 300. Contestualmente (( all'accertamento )) della condotta
illecita, al trasgressore  viene  ordinato,  nelle  forme  e  con  le
modalita' di cui all'art. 10, l'allontanamento dal luogo  in  cui  e'
stato commesso il fatto. 
  2. Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale  e  dall'art.  29
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ((  nonche'  dall'art.
7,  comma  15-bis,  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ))  il   provvedimento   di
allontanamento di cui al comma 1  ((  del  presente  articolo  ))  e'
disposto  altresi'  nei  confronti  di  chi  commette  le  violazioni
previste dalle predette disposizioni nelle aree di  cui  al  medesimo
comma. 
  3. Fermo  il  disposto  dell'art.  52,  comma  1-ter,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  dell'art.  1,  comma  4,  del
decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  222,  i  regolamenti  di
polizia urbana possono individuare aree urbane su  cui  insistono  ((
scuole, plessi scolastici e  siti  universitari,  ))  musei,  aree  e
parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e  luoghi
della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici,
ovvero  adibite  a  verde  pubblico,  alle  quali  si  applicano   le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (( del presente articolo. )) 
  4. Per le violazioni di cui al comma 1, ((  fatti  salvi  i  poteri
delle autorita' di settore aventi competenze a tutela  di  specifiche
aree del territorio, )) l'autorita'  competente  e'  il  sindaco  del
comune nel cui territorio  le  medesime  sono  state  accertate,  che
provvede ai sensi  degli  articoli  17  e  seguenti  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.  I  proventi  derivanti  dal  pagamento  delle
sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune  competente,
che li destina all'attuazione  di  iniziative  di  miglioramento  del
decoro urbano. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 688 e  726
          del codice penale: 
              «Art.  688  (Ubriachezza) -  Chiunque,  in   un   luogo
          pubblico o  aperto  al  pubblico,  e'  colto  in  stato  di
          manifesta   ubriachezza   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. 
              La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se  il  fatto
          e' commesso da chi  ha  gia'  riportato  una  condanna  per
          delitto  non  colposo  contro  la  vita   o   l'incolumita'
          individuale. 
              La pena e' aumentata se l'ubriachezza e' abituale.»; 
              «Art.  726  (Atti  contrari  alla  pubblica  decenza) -
          Chiunque, in un  luogo  pubblico  o  aperto  o  esposto  al
          pubblico, compie atti contrari  alla  pubblica  decenza  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          5.000 a euro 10.000.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa al settore del commercio,  a  norma  dell'art.  4,
          comma 4, della legge 15  marzo  1997,  n.  59),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.: 
              «Art. 29 (Sanzioni) - 1. Chiunque eserciti il commercio
          sulle aree pubbliche senza la prescritta  autorizzazione  o
          fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione  stessa,
          nonche'  senza  l'autorizzazione  o  il  permesso  di   cui
          all'art. 28, commi 9  e  10,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000
          a lire 30.000.000 e con la confisca  delle  attrezzature  e
          della merce. 
              2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti  stabiliti
          per l'esercizio del commercio sulle  aree  pubbliche  dalla
          deliberazione del comune di cui all'art. 28 e'  punito  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 
              3. In caso di particolare gravita'  o  di  recidiva  il
          sindaco puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'  di
          vendita per un periodo non superiore  a  venti  giorni.  La
          recidiva si verifica qualora sia stata commessa  la  stessa
          violazione per due  volte  in  un  anno,  anche  se  si  e'
          proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 
              4. L'autorizzazione e' revocata: 
                a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita'
          entro sei mesi dalla  data  dell'avvenuto  rilascio,  salvo
          proroga in caso di comprovata necessita'; 
                b)  nel  caso  di  decadenza  dalla  concessione  del
          posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno
          solare per periodi di tempo  complessivamente  superiori  a
          quattro mesi,  salvo  il  caso  di  assenza  per  malattia,
          gravidanza o servizio militare; 
                c) nel caso in  cui  il  titolare  non  risulti  piu'
          provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2; 
                c-bis) nel caso di mancata presentazione  iniziale  e
          annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'art. 28 . 
              4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso
          di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al  comma
          2-bis dell'art. 28. 
              5. Per  le  violazioni  di  cui  al  presente  articolo
          l'autorita' competente e' il sindaco del comune  nel  quale
          hanno avuto luogo. Alla  medesima  autorita'  pervengono  i
          proventi derivanti dai pagamenti in misura  ridotta  ovvero
          da ordinanze ingiunzioni di pagamento.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  maggio
          1992, n. 114, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
          abitati). - 1. Nei centri abitati  i  comuni  possono,  con
          ordinanza del sindaco: 
                a) adottare i  provvedimenti  indicati  nell'art.  6,
          commi 1, 2 e 4; 
                b) limitare la circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie di veicoli per accertate e motivate  esigenze  di
          prevenzione degli inquinamenti e di tutela  del  patrimonio
          artistico,  ambientale  e  naturale,   conformemente   alle
          direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  sentiti,  per  le  rispettive  competenze,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed  il
          Ministro per i beni culturali e ambientali; 
                c) stabilire la precedenza su  determinate  strade  o
          tratti di strade, ovvero in una  determinata  intersezione,
          in relazione alla classificazione di  cui  all'art.  2,  e,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di  immettersi
          su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di   arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
                d) riservare limitati spazi alla  sosta  dei  veicoli
          degli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,  dei
          vigili del fuoco,  dei  servizi  di  soccorso,  nonche'  di
          quelli adibiti  al  servizio  di  persone  con  limitata  o
          impedita  capacita'  motoria,   munite   del   contrassegno
          speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
          capilinea; 
                e) stabilire  aree  nelle  quali  e'  autorizzato  il
          parcheggio dei veicoli; 
                f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree
          destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
          subordinata  al  pagamento  di  una  somma  da   riscuotere
          mediante dispositivi di controllo di  durata  della  sosta,
          anche senza custodia  del  veicolo,  fissando  le  relative
          condizioni e tariffe  in  conformita'  alle  direttive  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
          per le aree urbane; 
                g) prescrivere orari e riservare spazi per i  veicoli
          utilizzati per il carico e lo scarico di cose; 
                h) istituire le aree attrezzate riservate alla  sosta
          e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 
                i) riservare strade  alla  circolazione  dei  veicoli
          adibiti  a  servizi  pubblici  di  trasporto,  al  fine  di
          favorire la mobilita' urbana. 
              2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore  8
          alle ore  20,  salvo  che  sia  diversamente  indicato  nel
          relativo segnale. 
              3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
          centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1 e 2, sono di competenza del prefetto  e  quelli  indicati
          nello  stesso  articolo,  comma  4,  lettera  a),  sono  di
          competenza   dell'ente   proprietario   della   strada.   I
          provvedimenti indicati nello stesso comma  4,  lettere  b),
          c), d), e) ed f) sono di  competenza  del  comune,  che  li
          adotta  sentito  il  parere  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
              4. Nel  caso  di  sospensione  della  circolazione  per
          motivi  di  sicurezza  pubblica  o   di   sicurezza   della
          circolazione o per esigenze di carattere  militare,  ovvero
          laddove  siano  stati   stabiliti   obblighi,   divieti   o
          limitazioni di carattere temporaneo o  permanente,  possono
          essere  accordati,  per  accertate   necessita',   permessi
          subordinati a speciali condizioni e cautele.  Nei  casi  in
          cui sia stata vietata o limitata la sosta,  possono  essere
          accordati permessi  subordinati  a  speciali  condizioni  e
          cautele ai veicoli riservati  a  servizi  di  polizia  e  a
          quelli utilizzati dagli esercenti la professione  sanitaria
          nell'espletamento delle  proprie  mansioni,  nonche'  dalle
          persone con limitata o impedita capacita'  motoria,  muniti
          del contrassegno speciale. 
              5. Le caratteristiche,  le  modalita'  costruttive,  la
          procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
          manutenzione dei dispositivi di controllo di  durata  della
          sosta  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              6.  Le  aree  destinate  al  parcheggio  devono  essere
          ubicate fuori della carreggiata e comunque in  modo  che  i
          veicoli parcheggiati  non  ostacolino  lo  scorrimento  del
          traffico. 
              7. I proventi dei  parcheggi  a  pagamento,  in  quanto
          spettanti  agli  enti  proprietari   della   strada,   sono
          destinati alla installazione,  costruzione  e  gestione  di
          parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,  e  al
          loro   miglioramento   nonche'   a   interventi   per    il
          finanziamento  del  trasporto   pubblico   locale   e   per
          migliorare la mobilita' urbana. 
              8. Qualora il comune  assuma  l'esercizio  diretto  del
          parcheggio con custodia o  lo  dia  in  concessione  ovvero
          disponga l'installazione dei dispositivi  di  controllo  di
          durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su  parte
          della  stessa  area  o  su  altra  parte  nelle   immediate
          vicinanze, deve riservare una  adeguata  area  destinata  a
          parcheggio   rispettivamente   senza   custodia   o   senza
          dispositivi  di  controllo  di  durata  della  sosta.  Tale
          obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
          3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
          quelle definite "A" dall'art. 2 del  decreto  del  Ministro
          dei lavori pubblici 2  aprile  1968,  n.  1444,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,  e  in
          altre   zone   di   particolare   rilevanza    urbanistica,
          opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta  nelle
          quali  sussistano  esigenze  e  condizioni  particolari  di
          traffico. 
              9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono
          a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
          tenendo conto degli effetti del  traffico  sulla  sicurezza
          della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
          patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
          di urgenza il  provvedimento  potra'  essere  adottato  con
          ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
          della deliberazione della  Giunta.  Analogamente  i  comuni
          provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
          nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
          cui al secondo  periodo  del  comma  8.  I  comuni  possono
          subordinare l'ingresso o  la  circolazione  dei  veicoli  a
          motore, all'interno delle zone a traffico  limitato,  anche
          al  pagamento  di  una   somma.   Con   direttiva   emanata
          dall'Ispettorato  generale  per  la   circolazione   e   la
          sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
          presente codice, sono individuate le tipologie  dei  comuni
          che  possono  avvalersi  di  tale  facolta',   nonche'   le
          modalita' di riscossione del pagamento e le  categorie  dei
          veicoli esentati. 
              10. Le zone di cui  ai  commi  8  e  9,  sono  indicate
          mediante appositi segnali. 
              11. Nell'ambito delle zone di cui ai  commi  8  e  9  e
          delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
          quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe  a  quelle
          previste nei medesimi commi, i  comuni  hanno  facolta'  di
          riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi  di
          sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,  a
          titolo gratuito od oneroso. 
              12. Per le citta'  metropolitane  le  competenze  della
          Giunta e del sindaco previste dal  presente  articolo  sono
          esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal
          sindaco metropolitano. 
              13.  Chiunque  non  ottemperi   ai   provvedimenti   di
          sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          85 ad euro 338. 
              13-bis.  Chiunque,  in  violazione  delle   limitazioni
          previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
          veicoli   appartenenti,   relativamente   alle    emissioni
          inquinanti, a categorie inferiori a quelle  prescritte,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 164 ad euro 664 e, nel caso  di  reiterazione
          della violazione nel biennio, alla sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione  della  patente  di  guida  da
          quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al
          capo I, sezione II, del titolo VI. 
              14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti  o
          limitazioni previsti nel  presente  articolo,  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro  41  ad  euro  169.  La  violazione  del  divieto   di
          circolazione nelle corsie riservate ai  mezzi  pubblici  di
          trasporto, nelle aree pedonali  e  nelle  zone  a  traffico
          limitato  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326. 
              15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione  si
          prolunghi  oltre   le   ventiquattro   ore,   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo  di
          ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
          si tratta di sosta limitata o  regolamentata,  la  sanzione
          amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 25  ad
          euro 100 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo
          per il quale si protrae la violazione. 
              15-bis. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  coloro
          che esercitano abusivamente,  anche  avvalendosi  di  altre
          persone,   ovvero   determinano   altri    ad    esercitare
          abusivamente    l'attivita'     di     parcheggiatore     o
          guardiamacchine sono puniti con la sanzione  amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a  euro
          3.500. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o nei  casi
          di reiterazione, la sanzione amministrativa  pecuniaria  e'
          aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione
          accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
          modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione II.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1-ter dell'art.
          52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge  6  luglio  2002,  n.  137),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art. 52 (Esercizio del commercio  in  aree  di  valore
          culturale e nei locali storici tradizionali) 
              (Omissis). 
              1-ter. Al fine di assicurare il  decoro  dei  complessi
          monumentali e degli altri immobili  del  demanio  culturale
          interessati da flussi turistici particolarmente  rilevanti,
          nonche' delle aree a essi contermini, i  competenti  uffici
          territoriali del Ministero, d'intesa con  la  regione  e  i
          Comuni, adottano apposite determinazioni  volte  a  vietare
          gli usi da  ritenere  non  compatibili  con  le  specifiche
          esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese  le  forme
          di  uso  pubblico  non  soggette  a  concessione   di   uso
          individuale, quali le attivita' ambulanti senza  posteggio,
          nonche',  ove  se  ne  riscontri   la   necessita',   l'uso
          individuale delle aree pubbliche di pregio  a  seguito  del
          rilascio di concessioni di posteggio o  di  occupazione  di
          suolo  pubblico.  In  particolare,  i   competenti   uffici
          territoriali del Ministero, la regione e i Comuni  avviano,
          d'intesa,  procedimenti  di  riesame,  ai  sensi  dell'art.
          21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  delle
          autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche
          a rotazione, che risultino  non  piu'  compatibili  con  le
          esigenze di cui  al  presente  comma,  anche  in  deroga  a
          eventuali disposizioni regionali adottate in base  all'art.
          28, commi 12, 13 e 14, del  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 114, e successive modificazioni, nonche' in deroga
          ai criteri per il rilascio e il rinnovo  della  concessione
          dei  posteggi  per  l'esercizio  del  commercio   su   aree
          pubbliche  e  alle   disposizioni   transitorie   stabilite
          nell'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
          dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
          prevista dall'art. 70, comma 5, del decreto legislativo  26
          marzo  2010,  n.  59  recante  attuazione  della  direttiva
          2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12
          dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato  interno.  In
          caso di revoca del titolo, ove  non  risulti  possibile  il
          trasferimento    dell'attivita'    commerciale    in    una
          collocazione  alternativa  potenzialmente  equivalente,  al
          titolare  e'  corrisposto  da  parte   dell'amministrazione
          procedente l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, comma
          1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  nel
          limite massimo della  media  dei  ricavi  annui  dichiarati
          negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile  del  50
          per cento in caso  di  comprovati  investimenti  effettuati
          nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove  prescrizioni
          in materia emanate dagli enti locali.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 4  dell'art.  1
          del  decreto  legislativo  25   novembre   2016,   n.   222
          (Individuazione di procedimenti oggetto di  autorizzazione,
          segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'  (SCIA),
          silenzio assenso  e  comunicazione  e  di  definizione  dei
          regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e
          procedimenti, ai sensi dell'art. 5  della  legge  7  agosto
          2015, n.  124),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          novembre 2016, n. 277, S.O.: 
              «Art. 1 (Oggetto) 
              (Omissis). 
              4. Per le finalita' indicate dall'art.  52  del  Codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con
          la  regione,  sentito  il  competente  soprintendente   del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, puo' adottare deliberazioni  volte  a  delimitare,
          sentite le associazioni di categoria, zone  o  aree  aventi
          particolare  valore  archeologico,  storico,  artistico   e
          paesaggistico  in  cui  e'   vietato   o   subordinato   ad
          autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 15 del decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o piu'
          attivita' di  cui  al  presente  decreto,  individuate  con
          riferimento al  tipo  o  alla  categoria  merceologica,  in
          quanto  non  compatibile  con  le  esigenze  di  tutela   e
          valorizzazione   del   patrimonio   culturale.   I   Comuni
          trasmettono copia delle deliberazioni  di  cui  al  periodo
          precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei
          beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  e  al
          Ministero dello sviluppo economico, per  il  tramite  della
          Regione. Il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo  e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
          assicurano congiuntamente  il  monitoraggio  sugli  effetti
          applicativi delle presenti disposizioni.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli da 17 a 21
          della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema
          penale), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30  novembre
          1981, n. 329, S.O. : 
              «Art. 17 (Obbligo  del  rapporto). -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.»; 
              «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) - Entro il termine  di
          trenta   giorni   dalla   data   della   contestazione    o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e  possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. 
              L'autorita' competente, sentiti  gli  interessati,  ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene fondato l'accertamento,  determina,  con  ordinanza
          motivata, la somma dovuta per la violazione e  ne  ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione  ed  alle  persone   che   vi   sono   obbligate
          solidalmente;  altrimenti  emette  ordinanza  motivata   di
          archiviazione  degli   atti   comunicandola   integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto. 
              Con l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta  la
          restituzione, previo pagamento  delle  spese  di  custodia,
          delle cose sequestrate, che non  siano  confiscate  con  lo
          stesso   provvedimento.   La   restituzione   delle    cose
          sequestrate  e'  altresi'  disposta  con   l'ordinanza   di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. 
              Il pagamento e' effettuato all'ufficio del  registro  o
          al diverso ufficio  indicato  nella  ordinanza-ingiunzione,
          entro il termine di trenta giorni  dalla  notificazione  di
          detto  provvedimento,   eseguita   nelle   forme   previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha  ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. 
              Il termine per il pagamento e' di  sessanta  giorni  se
          l'interessato risiede all'estero. 
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita  dall'ufficio  che  adotta  l'atto,   secondo   le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. 
              L'ordinanza-ingiunzione costituisce  titolo  esecutivo.
          Tuttavia  l'ordinanza  che  dispone  la  confisca   diventa
          esecutiva  dopo  il  decorso  del  termine   per   proporre
          opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e'  proposta,
          con il passaggio in giudicato della sentenza con  la  quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene dichiarata inammissibile l'opposizione o  convalidato
          il  provvedimento  opposto  diviene  inoppugnabile   o   e'
          dichiarato inammissibile il  ricorso  proposto  avverso  la
          stessa.»; 
              «Art.  19  (Sequestro)  -  Quando  si  e'  proceduto  a
          sequestro, gli interessati possono,  anche  immediatamente,
          proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo comma
          dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la
          decisione e' adottata con ordinanza motivata  emessa  entro
          il decimo giorno successivo alla sua proposizione.  Se  non
          e' rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende
          accolta. 
              Anche  prima   che   sia   concluso   il   procedimento
          amministrativo, l'autorita'  competente  puo'  disporre  la
          restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle
          spese di custodia, a chi prova di averne diritto  e  ne  fa
          istanza, salvo che si tratti di cose  soggette  a  confisca
          obbligatoria. 
              Quando l'opposizione al sequestro e'  stata  rigettata,
          il sequestro cessa di avere  efficacia  se  non  e'  emessa
          ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e' disposta  la
          confisca entro due mesi dal giorno in cui e'  pervenuto  il
          rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in  cui  e'
          avvenuto il sequestro.»; 
              «Art.  20  (Sanzioni   amministrative   accessorie)   -
          L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il
          giudice  penale  con  la  sentenza  di  condanna  nel  caso
          previsto  dall'art.  24,  puo'  applicare,  come   sanzioni
          amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le
          singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando
          esse consistono nella privazione o sospensione di  facolta'
          e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. 
              Le  sanzioni   amministrative   accessorie   non   sono
          applicabili  fino  a  che  e'  pendente  il   giudizio   di
          opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso
          di  connessione  di  cui  all'art.  24,  fino  a   che   il
          provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. 
              Le  autorita'  stesse  possono  disporre  la   confisca
          amministrativa delle cose che servirono o furono  destinate
          a commettere la violazione e debbono disporre  la  confisca
          delle cose che ne sono il  prodotto,  sempre  che  le  cose
          suddette appartengano a una delle persone cui  e'  ingiunto
          il pagamento. 
              In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia
          di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro  e  di
          prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre  disposta
          la confisca  amministrativa  delle  cose  che  servirono  o
          furono destinate a commettere la violazione  e  delle  cose
          che  ne  sono  il  prodotto,  anche  se  non  venga  emessa
          l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non
          si applica se la cosa appartiene a  persona  estranea  alla
          violazione amministrativa ovvero  quando  in  relazione  ad
          essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima  risulta
          effettuata secondo le disposizioni vigenti. 
              E' sempre disposta  la  confisca  amministrativa  delle
          cose, la fabbricazione, l'uso, il porto,  la  detenzione  o
          l'alienazione   delle    quali    costituisce    violazione
          amministrativa,    anche    se     non     venga     emessa
          l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. 
              La disposizione indicata nel comma  precedente  non  si
          applica se la  cosa  appartiene  a  persona  estranea  alla
          violazione amministrativa e  la  fabbricazione,  l'uso,  il
          porto,  la  detenzione  o  l'alienazione   possono   essere
          consentiti mediante autorizzazione amministrativa.»; 
              «Art. 21  (Casi  speciali  di  sanzioni  amministrative
          accessorie) - Quando e' accertata la violazione  del  primo
          comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e'
          sempre disposta la confisca del  veicolo  a  motore  o  del
          natante che appartiene alla persona a cui  e'  ingiunto  il
          pagamento,   se    entro    il    termine    fissato    con
          l'ordinanza-ingiunzione  non  viene  pagato,   oltre   alla
          sanzione  pecuniaria  applicata,   anche   il   premio   di
          assicurazione per almeno sei mesi. 
              Nel  caso  in  cui  sia  proposta  opposizione  avverso
          l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al  primo  comma
          decorre dal passaggio in giudicato della  sentenza  con  la
          quale si rigetta l'opposizione ovvero dal  momento  in  cui
          diventa  inoppugnabile  l'ordinanza  con  la  quale   viene
          dichiarata inammissibile  l'opposizione  o  convalidato  il
          provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile
          il ricorso proposto avverso la stessa. 
              Quando e' accertata  la  violazione  dell'ottavo  comma
          dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione
          stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.  393,  e'
          sempre disposta la confisca del veicolo. 
              Quando e' accertata la  violazione  del  secondo  comma
          dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e'  sempre
          disposta la sospensione della licenza per  un  periodo  non
          superiore a dieci giorni.».