Art. 13 
 
                    Riduzione dotazioni missioni 
                 e programmi di spesa dei Ministeri 
 
  1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello  Stato
al  raggiungimento  degli  obiettivi   programmatici   indicati   nel
documento di economia e  finanza  per  l'anno  2017  presentato  alle
Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di  previsione
dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al presente  decreto,  sono
ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati  in  termini  di
competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle
more  dell'adozione  delle  necessarie  variazioni  di  bilancio,  e'
autorizzato  ad  accantonare  e  rendere  indisponibili  gli  importi
indicati in termini di competenza e  cassa  nell'elenco  allegato  al
presente decreto. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze da adottare entro 30  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, su proposta  dei  Ministri
competenti, potranno essere apportate, nel  rispetto  dell'invarianza
dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto  agli
importi indicati nel  citato  elenco  anche  relative  a  missioni  e
programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo  degli  stanziamenti  di
conto capitale per finanziare spese correnti. 
  (( 1-bis. Al fine di ridurre gli impatti delle riduzioni  di  spesa
previste  a  legislazione   vigente   sulle   istituzioni   dell'alta
formazione artistica, musicale  e  coreutica,  gli  stanziamenti  del
programma «Istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica» del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca sono incrementati di 1,5 milioni di euro  annui  a  decorrere
dal 2017. 
  1-ter. Per  fare  fronte  all'onere  di  cui  al  comma  1-bis,  la
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2017. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 2-bis.