(( Art. 13 bis 
 
           Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 
                        12 maggio 2016, n. 90 
 
  1.  All'articolo  7,  comma  2,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «sono effettuate  entro
24 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono effettuate entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 12 maggio 2016,  n.  90  (Completamento
          della riforma della struttura del bilancio dello Stato,  in
          attuazione  dell'articolo  40,  comma  1,  della  legge  31
          dicembre 2009, n.  196),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 7. Revisione del Conto riassuntivo del  Tesoro  e
          progressiva eliminazione delle gestioni contabili  operanti
          a valere su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti  di
          tesoreria 
              1. Omissis 
              2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di cui al comma  1  dell'articolo  44-ter  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del  presente
          articolo, e' adottato entro centoventi giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto. La riconduzione  al
          regime di contabilita' ordinaria, di cui al medesimo  comma
          1, ovvero la soppressione in via definitiva di cui al comma
          2 del  suddetto  articolo  44-ter,  sono  effettuate  entro
          ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
              Omissis."