(( Art. 6 bis 
 
 
           Disposizioni per agevolare le intese regionali 
                     a favore degli investimenti 
 
  1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono
disponibili  spazi  finanziari  per  gli  enti  locali  del   proprio
territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui  all'articolo
10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per gli anni  2017-2019,  e'
autorizzato lo svincolo  di  destinazione  delle  somme  alle  stesse
spettanti dallo Stato nel limite del doppio  degli  spazi  finanziari
resi disponibili, purche' non esistano obbligazioni sottostanti  gia'
contratte ovvero purche' le suddette  somme  non  siano  relative  ai
livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a
carico della regione di farvi  fronte.  Le  risorse  svincolate  sono
destinate  dalle  regioni  alla   riduzione   del   debito   e   agli
investimenti, nel rispetto del saldo di  cui  all'articolo  1,  comma
466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l'attuazione
          del  principio  del   pareggio   di   bilancio   ai   sensi
          dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione: 
              «Art. 10  (Ricorso  all'indebitamento  da  parte  delle
          regioni  e  degli   enti   locali).   -   1.   Il   ricorso
          all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle
          province,  delle  citta'  metropolitane  e  delle  province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   e'   consentito
          esclusivamente per finanziare spese di investimento con  le
          modalita' e nei limiti previsti  dal  presente  articolo  e
          dalla legge dello Stato. 
              2.  In  attuazione  del  comma  1,  le  operazioni   di
          indebitamento   sono   effettuate   solo    contestualmente
          all'adozione  di  piani  di  ammortamento  di  durata   non
          superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
          evidenziate  l'incidenza  delle  obbligazioni  assunte  sui
          singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita'  di
          copertura degli oneri corrispondenti. 
              3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2  e
          le  operazioni  di   investimento   realizzate   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti sono effettuate sulla base  di  apposite  intese
          concluse in ambito regionale che garantiscano,  per  l'anno
          di riferimento, il rispetto del saldo di  cui  all'articolo
          9, comma 1, del complesso  degli  enti  territoriali  della
          regione interessata, compresa la medesima regione. 
              4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2  e
          le  operazioni  di   investimento   realizzate   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
          sono  effettuate  sulla  base  dei  patti  di  solidarieta'
          nazionali.  Resta  fermo  il  rispetto  del  saldo  di  cui
          all'articolo  9,  comma  1,  del   complesso   degli   enti
          territoriali. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata,
          sono disciplinati criteri e  modalita'  di  attuazione  del
          presente articolo, ivi incluse le modalita'  attuative  del
          potere sostitutivo  dello  Stato,  in  caso  di  inerzia  o
          ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano. Lo schema  del  decreto  e'  trasmesso
          alle Camere per l'espressione del parere delle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  i   profili   di   carattere
          finanziario. I pareri sono espressi entro  quindici  giorni
          dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'  essere
          comunque adottato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 466, della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              «466. A decorrere dall'anno 2017 gli  enti  di  cui  al
          comma 465 del presente articolo devono conseguire il  saldo
          non negativo, in termini  di  competenza,  tra  le  entrate
          finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo  9,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma
          1-bis del medesimo  articolo  9,  le  entrate  finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
          bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
          1, 2 e 3 del medesimo schema  di  bilancio.  Per  gli  anni
          2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
          competenza e' considerato il fondo  pluriennale  vincolato,
          di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente  dal
          ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020,
          tra le entrate e  le  spese  finali  e'  incluso  il  fondo
          pluriennale vincolato di entrata  e  di  spesa,  finanziato
          dalle  entrate  finali.  Non  rileva  la  quota  del  fondo
          pluriennale vincolato di entrata che finanzia  gli  impegni
          cancellati   definitivamente   dopo   l'approvazione    del
          rendiconto dell'anno precedente.».