Art. 8 
 
(( Disposizioni di  semplificazione  in  materia  di  amministrazione
  straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili
  )) 
 
  1. Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione
per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi  di  clausola
risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali
acquisiti da societa' sottoposte alla  procedura  di  amministrazione
straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre  2003,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,
le societa' cessionarie di  tali  complessi  aziendali  sono  ammesse
all'amministrazione straordinaria di cui al  suddetto  decreto-legge,
anche  su  istanza  del  commissario  straordinario  della   societa'
cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti  previsti  alle
lettere a) e b)  dell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004 n. 39, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme
vigenti. 
  (( 1-bis. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dallalegge  18  febbraio
2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei  crediti
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267, e  successive  modificazioni,  rientrano  quelli  delle
imprese di autotrasporto che consentono le attivita' ivi  previste  e
la funzionalita' degli impianti produttivi dell'ILVA. 
  1-ter. Non possono essere distratte  dalla  destinazione  prevista,
ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative  da
parte dei creditori dei  singoli  soggetti  partecipanti  ovvero  del
Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto  cui
potra' essere affidata la gestione delle garanzie  stesse,  anche  in
caso di apertura di procedure concorsuali, le  garanzie  a  copertura
delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti  al  sistema  di
remunerazione della capacita' di cui all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 dicembre 2003,  n.  379,  in  qualunque  forma
prestate. Durante il  periodo  di  partecipazione  al  mercato  della
capacita' e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera,
nei confronti dell'ammontare garantito,  la  compensazione  legale  e
giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria. 
  1-quater. L'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, non si applica ai  Corpi  volontari  dei  vigili  del  fuoco,
nonche' alle relative unioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  delle  lettere   a)   e   b)
          dell'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  23  dicembre
          2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          febbraio  2004  n.  39  recante  misure  urgenti   per   la
          ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato  di
          insolvenza: 
              «Art.  1  (Requisiti  per  l'ammissione).   -   1.   Le
          disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese
          soggette alle  disposizioni  sul  fallimento  in  stato  di
          insolvenza  che  intendono  avvalersi  della  procedura  di
          ristrutturazione   economica   e   finanziaria    di    cui
          all'articolo  27,  comma  2,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di  seguito  denominato:
          «decreto legislativo  n.  270»,  ovvero  del  programma  di
          cessione dei complessi aziendali, di cui  all'articolo  27,
          comma 2, lettera a), del medesimo decreto, purche' abbiano,
          singolarmente o,  come  gruppo  di  imprese  costituito  da
          almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti: 
              a) lavoratori subordinati, compresi quelli  ammessi  al
          trattamento di integrazione dei guadagni, non  inferiori  a
          cinquecento da almeno un anno; 
              b)  debiti,  inclusi  quelli  derivanti   da   garanzie
          rilasciate, per un ammontare complessivo  non  inferiore  a
          trecento milioni di euro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1-ter, del
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39  recante
          misure  urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di
          grandi imprese in stato di insolvenza: 
              «Art. 3 (Funzioni del commissario straordinario). -  1.
          Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello
          stato   di   insolvenza,    provvede    all'amministrazione
          dell'impresa, compiendo ogni  atto  utile  all'accertamento
          dello stato di insolvenza. 
              1-bis. Il giudice delegato,  prima  dell'autorizzazione
          del   programma,   puo'    autorizzare    il    commissario
          straordinario al pagamento di creditori  anteriori,  quando
          cio' sia necessario per evitare un grave  pregiudizio  alla
          continuazione dell'attivita' d'impresa o  alla  consistenza
          patrimoniale dell'impresa stessa. 
              1-ter.  Per  le  imprese  che  gestiscono  almeno   uno
          stabilimento industriale di interesse strategico  nazionale
          ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
          n. 207,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di
          amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i
          crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da
          piccole e medie imprese individuate  dalla  raccomandazione
          2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  relativi
          a prestazioni necessarie al  risanamento  ambientale,  alla
          sicurezza e alla continuita' dell'attivita' degli  impianti
          produttivi essenziali nonche' i crediti anteriori  relativi
          al risanamento ambientale, alla sicurezza e  all'attuazione
          degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della
          salute previsti dal piano di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio   2014,   sono
          prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni.  Le
          distribuzioni   di   acconti    parziali    ai    creditori
          prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario
          dando preferenza al pagamento  dei  crediti  delle  imprese
          fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto  16
          marzo 1942, n. 267, intendendosi  sostituito  all'autorita'
          di vigilanza il giudice delegato alla procedura. 
              Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  111  del  regio
          decreto 16  marzo  1942,  n.  267  recante  disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa: 
              «Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme).  -  Le
          somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono  erogate
          nel seguente ordine: 
              1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
              2) per il pagamento dei crediti ammessi con  prelazione
          sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
              3) per il  pagamento  dei  creditori  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              Sono considerati  crediti  prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o  in  funzione  delle  procedure
          concorsuali di cui alla presente legge; tali  crediti  sono
          soddisfatti con preferenza ai  sensi  del  primo  comma  n.
          1).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 19 dicembre 2003, n. 379  recante  disposizioni
          in materia di remunerazione delle capacita'  di  produzione
          di energia elettrica: 
              «Art.  1  (Garanzia  dell'adeguatezza  della  capacita'
          produttiva).  -  1.  Il  sistema  di  remunerazione   della
          disponibilita'   di   capacita'   produttiva   di   energia
          elettrica, disciplinato dal presente decreto,  assicura  il
          raggiungimento e  il  mantenimento  dell'adeguatezza  della
          capacita' produttiva, al fine  di  garantire  la  copertura
          della domanda nazionale con i necessari margini di riserva. 
              2. Il sistema di remunerazione di cui  al  comma  1  e'
          basato  su  meccanismi  concorrenziali,  trasparenti,   non
          discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a
          minimizzare gli oneri per i consumatori ed e' regolato  dai
          seguenti principi: 
              a)  la  remunerazione  e'  applicata  alle  unita'   di
          produzione di nuova realizzazione, nonche' al mantenimento,
          in esercizio efficiente, della capacita' esistente; 
              b) la remunerazione e' commisurata  agli  obiettivi  di
          capacita' produttiva del  sistema  elettrico  indicati  dal
          Gestore della rete di trasmissione nazionale; 
              c) la remunerazione  puo'  essere  applicata  anche  ai
          consumatori di energia elettrica dotati di  caratteristiche
          tecniche idonee a fornire il servizio di riserva,  che  non
          beneficiano di altre agevolazioni; 
              d) la  remunerazione  e'  subordinata  al  rilascio  di
          apposita garanzia prestata dai soggetti beneficiari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11-ter del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni  in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42: 
              «Art. 11-ter (Enti strumentali). - 1. Si definisce ente
          strumentale controllato di una regione o di un ente  locale
          di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico  o  privato,  nei  cui
          confronti la regione o l'ente locale ha una delle  seguenti
          condizioni: 
              a) il possesso, diretto o indiretto, della  maggioranza
          dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; 
              b) il potere assegnato da legge, statuto o  convenzione
          di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli
          organi  decisionali,  competenti  a  definire   le   scelte
          strategiche e le politiche di settore, nonche'  a  decidere
          in  ordine  all'indirizzo,  alla  pianificazione  ed   alla
          programmazione dell'attivita' di un ente o di un'azienda; 
              c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti  di
          voto nelle sedute degli organi  decisionali,  competenti  a
          definire le scelte strategiche e le politiche  di  settore,
          nonche'  a   decidere   in   ordine   all'indirizzo,   alla
          pianificazione  ed   alla   programmazione   dell'attivita'
          dell'ente o dell'azienda; 
              d)  l'obbligo  di  ripianare  i  disavanzi,  nei   casi
          consentiti dalla  legge,  per  percentuali  superiori  alla
          propria quota di partecipazione; 
              e) un'influenza dominante  in  virtu'  di  contratti  o
          clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali
          contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di
          concessione, stipulati con  enti  o  aziende  che  svolgono
          prevalentemente  l'attivita'  oggetto  di  tali  contratti,
          comportano l'esercizio di influenza dominante. 
              2. Si definisce ente  strumentale  partecipato  da  una
          regione o da un ente locale di cui all'art. 2  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  l'azienda  o  l'ente,
          pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha
          una partecipazione, in assenza delle condizioni di  cui  al
          comma 1. 
              3. Gli enti strumentali di cui ai  commi  1  e  2  sono
          distinti  nelle  seguenti  tipologie,  corrispondenti  alle
          missioni del bilancio: 
              a) servizi istituzionali, generali e di gestione; 
              b) istruzione e diritto allo studio; 
              c) ordine pubblico e sicurezza; 
              d)  tutela  e  valorizzazione  dei  beni  ed  attivita'
          culturali; 
              e) politiche giovanili, sport e tempo libero; 
              f) turismo; 
              g) assetto del territorio ed edilizia abitativa; 
              h) sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e
          dell'ambiente; 
              i) trasporti e diritto alla mobilita'; 
              j) soccorso civile; 
              k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 
              l) tutela della salute; 
              m) sviluppo economico e competitivita'; 
              n)  politiche   per   il   lavoro   e   la   formazione
          professionale; 
              o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; 
              p) energia e diversificazione delle fonti energetiche; 
              q) relazione con  le  altre  autonomie  territoriali  e
          locali; 
              r) relazioni internazionali.».