(( Art. 9 bis 
 
Disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  (UE)   2015/720   del
  Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  29  aprile  2015,  che
  modifica la direttiva 94/62/CE per  quanto  riguarda  la  riduzione
  dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.  Procedura
  d'infrazione n. 2017/0127 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il  presente  titolo
disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di  imballaggio
sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente»  sono  inserite
le  seguenti:  «,  favorendo,  fra  l'altro,  livelli  sostenuti   di
riduzione dell'utilizzo di borse di  plastica,»  e  dopo  le  parole:
«come integrata e modificata dalladirettiva 2004/12/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  dalla
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio»; 
  b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte  le
seguenti: 
  «dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto  5),
delregolamento  (CE)  n.  1907/2006  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, a cui possono  essere  stati  aggiunti  additivi  o  altre
sostanze e che puo' funzionare come componente strutturale principale
delle borse; 
  dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici,  in  plastica,
fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti; 
  dd-quater)  borse  di  plastica  in  materiale  leggero:  borse  di
plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50  micron
fornite per il trasporto; 
  dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di
plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15  micron
richieste a fini di igiene o fornite come  imballaggio  primario  per
alimenti sfusi; 
  dd-sexies) borse di plastica  oxo-degradabili:  borse  di  plastica
composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano  la
scomposizione della materia plastica in microframmenti; 
  dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili:  borse
di plastica certificate da organismi  accreditati  e  rispondenti  ai
requisiti di biodegradabilita' e di compostabilita',  come  stabiliti
dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla  norma  EN
13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; 
  dd-octies) commercializzazione di borse di  platica:  fornitura  di
borse di plastica a pagamento  o  a  titolo  gratuito  da  parte  dei
produttori e dei distributori, nonche' da parte dei commercianti  nei
punti vendita di merci o prodotti.»; 
  c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono  aggiunte  le
seguenti: 
  «d-bis) gli impatti delle borse  di  plastica  sull'ambiente  e  le
misure  necessarie  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica; 
  d-ter)  la  sostenibilita'  dell'utilizzo  di  borse  di   plastica
biodegradabili e compostabili; 
  d-quater) l'impatto  delle  borse  oxo-degradabili,  come  definito
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2,
della direttiva 94/62/CE.»; 
  d) all'articolo 219, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Al fine di fornire  idonee  modalita'  di  informazione  ai
consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica
commercializzabili, i produttori delle borse  di  cui  agli  articoli
226-bis e 226-ter,  ferme  le  certificazioni  ivi  previste,  devono
apporre su tali  borse  i  propri  elementi  identificativi,  nonche'
diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino  in  una
delle  tipologie  commercializzabili.  Alle  borse  biodegradabili  e
compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei  marchi
adottato  dalla  Commissione,  ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della
direttiva 94/62/CE.»; 
  e) dopo l'articolo 220 e' inserito il seguente: 
  «Art. 220-bis (Obbligo di relazione sull'utilizzo  delle  borse  di
plastica). - 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo
224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica
i  dati  necessari  ad  elaborare  la  relazione   annuale   prevista
dall'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica
tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi
del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25  gennaio
1994, n. 70, che, a tal fine, e' modificato con le modalita' previste
dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica
e  riguardano  ciascuna  categoria  di  borse  di  plastica  di   cui
all'articolo   218,   comma   1,   lettere    dd-ter),    dd-quater),
dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies). 
  2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la  protezione
e la ricerca ambientale in attuazione della  metodologia  di  calcolo
dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e  dei  modelli
di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo  1-bis,
della direttiva  94/62/CE.  Dal  27  maggio  2018,  i  dati  relativi
all'utilizzo annuale delle borse di  plastica  in  materiale  leggero
sono comunicati alla  Commissione  europea  con  la  relazione  sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita' all'articolo 12
della medesima direttiva.»; 
  f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «nonche' campagne di educazione ambientale  e  di
sensibilizzazione  dei  consumatori  sugli  impatti  delle  borse  di
plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle
informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter)
e d-quater)»; 
  g) nel titolo II della  parte  quarta,  dopo  l'articolo  226  sono
aggiunti i seguenti: 
  «Art.  226-bis  (Divieti  di  commercializzazione  delle  borse  di
plastica). - 1. Fatta salva  comunque  la  commercializzazione  delle
borse di  plastica  biodegradabili  e  compostabili,  e'  vietata  la
commercializzazione delle borse di  plastica  in  materiale  leggero,
nonche' delle altre borse di plastica non rispondenti  alle  seguenti
caratteristiche: 
  a) borse di  plastica  riutilizzabili  con  maniglia  esterna  alla
dimensione utile del secco: 
  1) con spessore della singola  parete  superiore  a  200  micron  e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30  per
cento fornite, come imballaggio per il  trasporto,  in  esercizi  che
commercializzano generi alimentari; 
  2) con spessore della singola  parete  superiore  a  100  micron  e
contenti una percentuale di plastica riciclata di almeno  il  10  per
cento fornite, come imballaggio per il  trasporto,  in  esercizi  che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi  dai  generi
alimentari; 
  b) borse di  plastica  riutilizzabili  con  maniglia  interna  alla
dimensione utile del sacco: 
  1) con spessore della singola  parete  superiore  a  100  micron  e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30  per
cento fornite, come imballaggio per il  trasporto,  in  esercizi  che
commercializzano genere alimentari; 
  2) con spessore della  singola  parete  superiore  a  60  micron  e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10  per
cento fornite, come imballaggio per il  trasporto,  in  esercizi  che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi  dai  generi
alimentari. 
  2. Le borse di plastica di  cui  al  comma  1  non  possono  essere
distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di  vendita  per
singola unita' deve risultare dallo scontrino  o  fattura  d'acquisto
delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite. 
  Art. 226-ter (Riduzione della commercializzazione  delle  borse  di
plastica in materiale ultraleggero). - 1. Al fine di  conseguire,  in
attuazione della direttiva (UE)  2015/720,  una  riduzione  sostenuta
dell'utilizzo  di  borse  di  plastica,  e'  avviata  la  progressiva
riduzione  della  commercializzazione  delle  borse  di  plastica  in
materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le  seguenti
caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da  organismi
accreditati: 
  a) biodegradibilita' e compostabilita' secondo la norma armonizzata
UNI EN 13432:2002; 
  b)  contenuto  minimo  di  materia  prima  rinnovabile  secondo  le
percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla
base dello standard di cui al comma 4. 
  2. La progressiva riduzione delle borse di  plastica  in  materiale
ultraleggero e' realizzata secondo le seguenti modalita': 
  a)  dal  1°   gennaio   2018,   possono   essere   commercializzate
esclusivamente le  borse  biodegradabili  e  compostabili  e  con  un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per
cento; 
  b)  dal  1°   gennaio   2020,   possono   essere   commercializzate
esclusivamente le  borse  biodegradabili  e  compostabili  e  con  un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per
cento; 
  c)  dal  1°   gennaio   2021,   possono   essere   commercializzate
esclusivamente le  borse  biodegradabili  e  compostabili  e  con  un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per
cento. 
  3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono  fatti
comunque  salvi  gli   obblighi   di   conformita'   alla   normativa
sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto  con  gli  alimenti
adottata in attuazione dei  regolamenti  (UE)  n.  10/2011,  (CE)  n.
1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche' il divieto  di  utilizzare  la
plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare. 
  4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del  contenuto
minimo di materia prima rinnovabile determinando la  percentuale  del
carbonio di  origine  biologica  presente  nelle  borse  di  plastica
rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo
standard internazionale vigente  in  materia  di  determinazione  del
contenuto di carbonio a  base  biologica  nella  plastica  ovvero  lo
standard UNI CEN/TS 16640. 
  5. Le borse di  plastica  in  materiale  ultraleggero  non  possono
essere distribuite a titolo gratuito e tal fine il prezzo di  vendita
per  singola  unita'  deve  risultare  dallo  scontrino   o   fattura
d'acquisto  delle  merci  o  dei  prodotti  imballati  per  il   loro
tramite.»; 
  h) all'articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. La violazione  delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli
226-bis e 226-ter e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 a 25.000 euro. 
  4-ter.  La  sanzione  amministrativa  di  cui  al  comma  4-bis  e'
aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del  divieto
riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure  un  valore
di queste  ultime  superiore  al  10  per  cento  del  fatturato  del
trasgressore, nonche' in caso di utilizzo di diciture o  altri  mezzi
elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter. 
  4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono  applicate
ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della
citata legge n. 689 del 1981.». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  3. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sono abrogati: 
  a) i commi 1129,  1130  e  1131  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296; 
  b)  l'articolo  2  del  decreto-legge  25  gennaio  2012,   n.   2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 217, comma  1,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme  in
          materia ambientale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 217 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
          titolo  disciplina  la  gestione  degli  imballaggi  e  dei
          rifiuti  di  imballaggio  sia  per  prevenirne  e   ridurne
          l'impatto sull'ambiente, favorendo,  fra  l'altro,  livelli
          sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di  plastica,
          ed assicurare un elevato livello di  tutela  dell'ambiente,
          sia per garantire il funzionamento del mercato, nonche' per
          evitare  discriminazioni   nei   confronti   dei   prodotti
          importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi  e
          distorsioni  della  concorrenza  e  garantire  il   massimo
          rendimento possibile degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di
          imballaggio, in conformita'  alla  direttiva  94/62/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  20  dicembre  1994,
          come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio e dalla  direttiva  (UE)
          2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui  la
          parte quarta del presente decreto  costituisce  recepimento
          nell'ordinamento interno.  I  sistemi  di  gestione  devono
          essere aperti alla partecipazione degli operatori economici
          interessati.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 218, comma  1,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme  in
          materia ambientale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 218 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
          del presente titolo si intende per: 
              a) imballaggio: il prodotto, composto di  materiali  di
          qualsiasi natura, adibito a  contenere  determinate  merci,
          dalle materie prime ai prodotti finiti,  a  proteggerle,  a
          consentire la loro manipolazione e  la  loro  consegna  dal
          produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
          la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
          allo stesso scopo; 
              b) imballaggio per la vendita o  imballaggio  primario:
          imballaggio concepito in modo da costituire, nel  punto  di
          vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per  il
          consumatore; 
              c)  imballaggio  multiplo  o  imballaggio   secondario:
          imballaggio concepito in modo da costituire, nel  punto  di
          vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita'  di
          vendita, indipendentemente dal fatto che sia  venduto  come
          tale all'utente  finale  o  al  consumatore,  o  che  serva
          soltanto a facilitare il rifornimento  degli  scaffali  nel
          punto di vendita. Esso puo'  essere  rimosso  dal  prodotto
          senza alterarne le caratteristiche; 
              d)  imballaggio  per   il   trasporto   o   imballaggio
          terziario: imballaggio concepito in modo da  facilitare  la
          manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime
          ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di vendita
          oppure  di  imballaggi  multipli  per   evitare   la   loro
          manipolazione ed i danni connessi al trasporto,  esclusi  i
          container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
          aerei; 
              e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente
          di imballaggio che e'  stato  concepito  e  progettato  per
          sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo
          di  viaggi  o  rotazioni  all'interno  di  un  circuito  di
          riutilizzo; 
              f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale
          di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto  di
          cui all'articolo  183,  comma  1,  lettera  a),  esclusi  i
          residui della produzione; 
              g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di
          gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d); 
              h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo
          sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti,  della
          quantita'  e  della  nocivita'  per  l'ambiente  sia  delle
          materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e  nei
          rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e  rifiuti  di
          imballaggio nella fase del processo di produzione,  nonche'
          in quella della commercializzazione,  della  distribuzione,
          dell'utilizzazione e della gestione post-consumo; 
              i)  riutilizzo:  qualsiasi   operazione   nella   quale
          l'imballaggio concepito e progettato  per  poter  compiere,
          durante  il  suo  ciclo  di  vita,  un  numero  minimo   di
          spostamenti o rotazioni e' riempito di nuovo o  reimpiegato
          per un  uso  identico  a  quello  per  il  quale  e'  stato
          concepito, con o senza il supporto  di  prodotti  ausiliari
          presenti  sul  mercato  che   consentano   il   riempimento
          dell'imballaggio  stesso;  tale  imballaggio   riutilizzato
          diventa rifiuto  di  imballaggio  quando  cessa  di  essere
          reimpiegato; 
              l)  riciclaggio:  ritrattamento  in  un   processo   di
          produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro  funzione
          originaria  o  per  altri  fini,  incluso  il   riciclaggio
          organico e ad esclusione del recupero di energia; 
              m) recupero dei  rifiuti  generati  da  imballaggi:  le
          operazioni  che  utilizzano  rifiuti  di  imballaggio   per
          generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili,
          attraverso  trattamenti  meccanici,  termici,   chimici   o
          biologici,  inclusa  la  cernita,  e,  in  particolare,  le
          operazioni previste nell'Allegato C alla parte  quarta  del
          presente decreto; 
              n) recupero di energia: l'utilizzazione di  rifiuti  di
          imballaggio combustibili quale mezzo per  produrre  energia
          mediante termovalorizzazione con o senza altri  rifiuti  ma
          con recupero di calore; 
              o)  riciclaggio  organico:  il   trattamento   aerobico
          (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad  opera  di
          microrganismi e  in  condizioni  controllate,  delle  parti
          biodegradabili dei rifiuti di imballaggio,  con  produzione
          di  residui  organici  stabilizzanti  o   di   metano,   ad
          esclusione dell'interramento in  discarica,  che  non  puo'
          essere considerato una forma di riciclaggio organico; 
              p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre
          definitivamente un imballaggio o un rifiuto di  imballaggio
          dal circuito economico e/o di raccolta e,  in  particolare,
          le operazioni previste nell'Allegato B  alla  parte  quarta
          del presente decreto; 
              q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori,
          i  recuperatori,  i  riciclatori,  gli  utenti  finali,  le
          pubbliche amministrazioni e i gestori; 
              r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio,
          i  fabbricanti,  i  trasformatori  e  gli  importatori   di
          imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; 
              s) utilizzatori: i commercianti,  i  distributori,  gli
          addetti al riempimento, gli  utenti  di  imballaggi  e  gli
          importatori di imballaggi pieni; 
              t) pubbliche amministrazioni e gestori:  i  soggetti  e
          gli enti che provvedono alla  organizzazione,  controllo  e
          gestione del servizio di raccolta,  trasporto,  recupero  e
          smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
          quarta del presente decreto o loro concessionari; 
              u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio  della
          sua   attivita'   professionale   acquista,    come    beni
          strumentali, articoli o merci imballate; 
              v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di
          una attivita' professionale acquista o importa per  proprio
          uso imballaggi, articoli o merci imballate; 
              z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra
          le  pubbliche  amministrazioni  competenti  e   i   settori
          economici interessati,  aperto  a  tutti  i  soggetti,  che
          disciplina  i  mezzi,  gli  strumenti  e  le   azioni   per
          raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220; 
              aa) filiera: organizzazione economica e produttiva  che
          svolge la  propria  attivita',  dall'inizio  del  ciclo  di
          lavorazione al  prodotto  finito  di  imballaggio,  nonche'
          svolge  attivita'  di  recupero  e  riciclo  a  fine   vita
          dell'imballaggio stesso; 
              bb) ritiro: l'operazione  di  ripresa  dei  rifiuti  di
          imballaggio  primari  o  comunque  conferiti  al   servizio
          pubblico, nonche' dei rifiuti speciali assimilati,  gestita
          dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili; 
              cc)  ripresa:  l'operazione   di   restituzione   degli
          imballaggi usati secondari e terziari  dall'utilizzatore  o
          utente finale, escluso il consumatore, al  fornitore  della
          merce  o  distributore  e,  a  ritroso,  lungo  la   catena
          logistica di fornitura fino al produttore  dell'imballaggio
          stesso; 
              dd)  imballaggio  usato:   imballaggio   secondario   o
          terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato  o
          ripreso. 
              dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3,
          punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  a  cui  possono  essere  stati
          aggiunti additivi o altre sostanze e  che  puo'  funzionare
          come componente strutturale principale delle borse; 
              dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in
          plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di  merci
          o prodotti; 
              dd-quater) borse  di  plastica  in  materiale  leggero:
          borse di plastica con uno  spessore  della  singola  parete
          inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; 
              dd-quinquies)   borse   di   plastica   in    materiale
          ultraleggero: borse di  plastica  con  uno  spessore  della
          singola parete inferiore a 15 micron richieste  a  fini  di
          igiene o fornite come  imballaggio  primario  per  alimenti
          sfusi; 
              dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse  di
          plastica composte da materie plastiche contenenti  additivi
          che catalizzano la scomposizione della materia plastica  in
          microframmenti; 
              dd-septies)  borse   di   plastica   biodegradabili   e
          compostabili: borse di plastica  certificate  da  organismi
          accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita'
          e di compostabilita', come stabiliti dal  Comitato  europeo
          di normazione  ed  in  particolare  dalla  norma  EN  13432
          recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; 
              dd-octies) commercializzazione  di  borse  di  platica:
          fornitura di borse di  plastica  a  pagamento  o  a  titolo
          gratuito  da  parte  dei  produttori  e  dei  distributori,
          nonche' da parte dei  commercianti  nei  punti  vendita  di
          merci o prodotti. 
              2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da
          a) ad  e)  del  comma  1  e'  inoltre  basata  sui  criteri
          interpretativi indicati  nell'articolo  3  della  direttiva
          94/62/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/12/CE
          e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E  alla
          parte quarta del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  219,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in  materia
          ambientale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  219  (Criteri  informatori   dell'attivita'   di
          gestione dei rifiuti di imballaggio). - 1.  L'attivita'  di
          gestione degli imballaggi e dei rifiuti di  imballaggio  si
          informa ai seguenti principi generali: 
              a) incentivazione e promozione della  prevenzione  alla
          fonte  della  quantita'   e   della   pericolosita'   nella
          fabbricazione   degli   imballaggi   e   dei   rifiuti   di
          imballaggio, soprattutto attraverso  iniziative,  anche  di
          natura economica in conformita'  ai  principi  del  diritto
          comunitario, volte a promuovere lo sviluppo  di  tecnologie
          pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione
          degli imballaggi,  nonche'  a  favorire  la  produzione  di
          imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo; 
              b) incentivazione del riciclaggio  e  del  recupero  di
          materia prima, sviluppo  della  raccolta  differenziata  di
          rifiuti di imballaggio  e  promozione  di  opportunita'  di
          mercato  per  incoraggiare  l'utilizzazione  dei  materiali
          ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati; 
              c) riduzione del  flusso  dei  rifiuti  di  imballaggio
          destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme
          di recupero; 
              d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in
          programmi nazionali o azioni analoghe da  adottarsi  previa
          consultazione degli operatori economici interessati. 
              2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione  degli
          operatori economici conformemente al principio "chi inquina
          paga"  nonche'  la  cooperazione  degli  stessi  secondo  i
          principi della "responsabilita' condivisa", l'attivita'  di
          gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre,  ai
          seguenti principi: 
              a) individuazione degli obblighi di  ciascun  operatore
          economico,  garantendo  che   il   costo   della   raccolta
          differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei
          rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli
          utilizzatori in proporzione alle  quantita'  di  imballaggi
          immessi  sul  mercato   nazionale   e   che   la   pubblica
          amministrazione organizzi la raccolta differenziata; 
              b) promozione di forme di cooperazione tra  i  soggetti
          pubblici e privati; 
              c) informazione agli  utenti  degli  imballaggi  ed  in
          particolare ai  consumatori  secondo  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,  di  attuazione
          della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del   pubblico
          all'informazione ambientale; 
              d) incentivazione della restituzione  degli  imballaggi
          usati e del conferimento  dei  rifiuti  di  imballaggio  in
          raccolta differenziata da parte del consumatore. 
              3. Le informazioni di cui alla lettera c) del  comma  2
          riguardano in particolare: 
              a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero
          disponibili; 
              b)  il  ruolo  degli  utenti  di   imballaggi   e   dei
          consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero  e
          di  riciclaggio  degli  imballaggi   e   dei   rifiuti   di
          imballaggio; 
              c) il significato dei marchi apposti  sugli  imballaggi
          quali si presentano sul mercato; 
              d) gli elementi significativi dei programmi di gestione
          per gli imballaggi ed i  rifiuti  di  imballaggio,  di  cui
          all'articolo 225, comma 1,  e  gli  elementi  significativi
          delle specifiche previsioni contenute nei  piani  regionali
          ai sensi dell'articolo 225, comma 6. 
              d-bis)   gli   impatti   delle   borse   di    plastica
          sull'ambiente e  le  misure  necessarie  al  raggiungimento
          dell'obiettivo  di  riduzione  dell'utilizzo  di  borse  di
          plastica; 
              d-ter) la  sostenibilita'  dell'utilizzo  di  borse  di
          plastica biodegradabili e compostabili; 
              d-quater) l'impatto delle borse  oxo-degradabili,  come
          definito dalla Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
          20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE. 
              3-bis.  Al  fine  di  fornire   idonee   modalita'   di
          informazione   ai   consumatori   e   di   consentire    il
          riconoscimento delle borse di plastica  commercializzabili,
          i produttori delle borse di cui  agli  articoli  226-bis  e
          226-ter,  ferme  le  certificazioni  ivi  previste,  devono
          apporre su tali borse  i  propri  elementi  identificativi,
          nonche' diciture idonee ad attestare che le borse  prodotte
          rientrino in una delle tipologie  commercializzabili.  Alle
          borse  biodegradabili  e   compostabili   si   applica   il
          disciplinare delle etichette o dei  marchi  adottato  dalla
          Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis  della  direttiva
          94/62/CE. 
              4. In conformita'  alle  determinazioni  assunte  dalla
          Commissione dell'Unione europea, con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con il Ministro delle attivita'  produttive,  sono
          adottate le misure tecniche necessarie  per  l'applicazione
          delle disposizioni del  presente  titolo,  con  particolare
          riferimento agli imballaggi  pericolosi,  anche  domestici,
          nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature  mediche
          e prodotti farmaceutici,  ai  piccoli  imballaggi  ed  agli
          imballaggi  di  lusso.  Qualora  siano  coinvolti   aspetti
          sanitari, il predetto decreto e' adottato di  concerto  con
          il Ministro della salute. 
              5. Tutti gli imballaggi  devono  essere  opportunamente
          etichettati secondo le modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive
          in   conformita'   alle   determinazioni   adottate   dalla
          Commissione  dell'Unione   europea,   per   facilitare   la
          raccolta, il riutilizzo,  il  recupero  ed  il  riciclaggio
          degli   imballaggi,   nonche'   per   dare   una   corretta
          informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli
          imballaggi. Il predetto decreto dovra' altresi' prescrivere
          l'obbligo di indicare,  ai  fini  della  identificazione  e
          classificazione dell'imballaggio  da  parte  dell'industria
          interessata,  la  natura  dei  materiali   di   imballaggio
          utilizzati, sulla  base  della  decisione  97/129/CE  della
          Commissione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  224,  comma  3,
          lettera g) del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152
          recante norme in materia ambientale, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1.  -  2.
          Omissis. 
              3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni: 
              a) - f) Omissis. 
              g)   organizza,   in   accordo   con    le    pubbliche
          amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
          ai fini  dell'attuazione  del  Programma  generale  nonche'
          campagne di educazione ambientale  e  di  sensibilizzazione
          dei consumatori  sugli  impatti  delle  borse  di  plastica
          sull'ambiente,  in  particolare  attraverso  la  diffusione
          delle  informazioni  di  cui  all'articolo  219,  comma  3,
          lettere d-bis), d-ter) e d-quater); 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  261  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in  materia
          ambientale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 261 (Imballaggi). In vigore dal 25 agosto 2016  -
          1. I  produttori  e  gli  utilizzatori  che  non  adempiono
          all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o
          non adottano, in alternativa, sistemi gestionali  ai  sensi
          del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e  c),  sono
          puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  di  euro
          5.000. 
              2. I produttori di imballaggi  che  non  provvedono  ad
          organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi  di
          cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi
          di  cui  all'articolo  223,  ne'  adottano  un  sistema  di
          restituzione dei propri imballaggi ai  sensi  dell'articolo
          221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
          quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si  applica
          agli utilizzatori che  non  adempiono  all'obbligo  di  cui
          all'articolo 221, comma 4. 
              3. La violazione dei divieti di cui  all'articolo  226,
          commi 1 e 4,  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila  euro.
          La stessa pena si applica a chiunque  immette  nel  mercato
          interno imballaggi privi dei requisiti di cui  all'articolo
          219, comma 5. 
              4. La violazione del disposto di cui all'articolo  226,
          comma  3,  e'  punita  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria      da       duemilaseicento       euro       a
          quindicimilacinquecento euro. 
              4-bis. La violazione delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 226-bis  e  226-ter  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. 
              4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis
          e' aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione
          del divieto  riguarda  ingenti  quantitativi  di  borse  di
          plastica oppure un valore di queste ultime superiore al  10
          per cento del fatturato del trasgressore, nonche'  in  caso
          di  utilizzo  di  diciture  o  altri  mezzi  elusivi  degli
          obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter. 
              4-quater. Le sanzioni di cui ai  commi  4-bis  e  4-ter
          sono applicate ai sensi della legge 24  novembre  1981,  n.
          689;   all'accertamento   delle   violazioni    provvedono,
          d'ufficio  o   su   denunzia,   gli   organi   di   polizia
          amministrativa,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.». 
              - L'art. 2 del decreto-legge 25  gennaio  2012,  n.  2,
          recante  misure  straordinarie   e   urgenti   in   materia
          ambientale, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 28, abrogato dalla presente legge, recava: 
              «Disposizioni  in  materia  di  commercializzazione  di
          sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente».