Art. 10 
 
              Servizio di trasferimento dell'indice FSE 
 
  1. A seguito della comunicazione da parte di ANA ad  INI  dei  dati
relativi al  trasferimento  di  assistenza  di  un  assistito,  l'INI
garantisce le funzionalita' di cui all'art. 4 per l'identificazione e
la verifica del consenso dell'assistito e: 
    a) nel caso di  trasferimento  nell'ambito  della  medesima  RdA,
l'INI notifica tale trasferimento di assistenza al FSE del RdA; 
    b) nel caso di trasferimento da RdA in altra RdA, oppure da  SASN
in una RdA, l'INI acquisisce dal FSE della RdA precedente oppure  dal
SASN l'indice dei metadati dei documenti del medesimo assistito e  lo
trasferisce secondo quanto previsto  dall'art.  11.  Solo  a  seguito
della comunicazione da parte di ANA ad INI  dell'avvenuta  iscrizione
dell'assistito presso una ASL della nuova RdA, l'INI  lo  trasferisce
al FSE della nuova RdA. L'INI provvede a notificare  alle  regioni  e
province autonome oppure SASN interessate tali operazioni. 
    c) nel caso di trasferimento da RdA in SASN, l'INI trasferisce al
FSE del  SASN  l'indice  dei  metadati  dei  documenti  del  medesimo
assistito.