Art. 12 
 
   Gestione del consenso in caso di trasferimento dell'indice FSE 
 
  1. Nel caso di trasferimento di cui all'art. 10, comma  1,  lettere
b) e c), l'assistito deve esprimere il proprio  consenso  secondo  le
modalita' e l'informativa previsti dalla nuova RdA ovvero  SASN,  dal
momento dell'avvenuta iscrizione da parte dell'assistito  presso  una
ASL della nuova RdA ovvero SASN. Fino a  tale  momento  resta  valido
l'eventuale consenso espresso dal medesimo  assistito  nella  RdA  di
provenienza.