Art. 12 Gestione del consenso in caso di trasferimento dell'indice FSE 1. Nel caso di trasferimento di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), l'assistito deve esprimere il proprio consenso secondo le modalita' e l'informativa previsti dalla nuova RdA ovvero SASN, dal momento dell'avvenuta iscrizione da parte dell'assistito presso una ASL della nuova RdA ovvero SASN. Fino a tale momento resta valido l'eventuale consenso espresso dal medesimo assistito nella RdA di provenienza.