Art. 10. 
                          Teatri nazionali 
 
  1. Ai soli fini ed effetti  del  presente  decreto,  sono  definiti
teatri nazionali gli organismi che  svolgano  attivita'  teatrale  di
notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata, altresi',
la loro tradizione e storicita'. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al
comma  1  del  presente  articolo,  che   effettui   complessivamente
nell'anno  un  minimo  di  duecentoquaranta  giornate  recitative  di
produzione e  di  quindicimila  giornate  lavorative,  come  definite
all'Allegato D, a condizione che: 
    a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici  a
concedere contributi per una somma complessivamente  almeno  pari  al
cento per cento del  contributo  statale,  e  tali  da  garantire  la
copertura delle spese di gestione delle sale; 
    b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attivita' di cui  al
presente Capo, una o piu' sale, nella regione in cui ha sede  legale,
per un  totale  di  almeno  mille  posti,  con  una  sala  di  almeno
cinquecento posti; 
    c) almeno il quaranta per cento del personale artistico  coincida
con quello dell'annualita' precedente; 
    d) almeno il cinquanta per cento del personale  amministrativo  e
tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato; 
    e) ogni anno vengano prodotti almeno  due  spettacoli  di  autori
viventi, di cui almeno uno di nazionalita' italiana; 
    f) ogni anno  vengano  prodotti  o  ospitati  un  minimo  di  due
spettacoli di ricerca; 
    g) almeno  il  settanta  per  cento  del  minimo  delle  giornate
recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato  nei  teatri
gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente
comma; almeno la  meta'  di  tali  giornate  recitative  deve  essere
rappresentata nelle sale e negli spazi situati nel comune in  cui  ha
la sede legale il soggetto richiedente; al massimo il venti per cento
delle giornate recitative in sede puo' essere costituito da  giornate
in cui si svolgono soltanto matinee per le scuole; 
    h) non piu' del  trenta  per  cento  del  totale  delle  giornate
recitative prodotte sia rappresentato al di fuori  della  regione  di
appartenenza, con esclusione delle recite all'estero; 
    i) le recite in coproduzione non superino il quaranta  per  cento
delle recite programmate; il presente limite non si  applica  per  le
coproduzioni con soggetti stranieri.