Art. 10. Teatri nazionali 1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri nazionali gli organismi che svolgano attivita' teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata, altresi', la loro tradizione e storicita'. 2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di duecentoquaranta giornate recitative di produzione e di quindicimila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che: a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al cento per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale; b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attivita' di cui al presente Capo, una o piu' sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno mille posti, con una sala di almeno cinquecento posti; c) almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualita' precedente; d) almeno il cinquanta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato; e) ogni anno vengano prodotti almeno due spettacoli di autori viventi, di cui almeno uno di nazionalita' italiana; f) ogni anno vengano prodotti o ospitati un minimo di due spettacoli di ricerca; g) almeno il settanta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; almeno la meta' di tali giornate recitative deve essere rappresentata nelle sale e negli spazi situati nel comune in cui ha la sede legale il soggetto richiedente; al massimo il venti per cento delle giornate recitative in sede puo' essere costituito da giornate in cui si svolgono soltanto matinee per le scuole; h) non piu' del trenta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero; i) le recite in coproduzione non superino il quaranta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti stranieri.