Art. 11. 
               Teatri di rilevante interesse culturale 
 
  1. Ai soli fini ed effetti  del  presente  decreto,  sono  definiti
teatri di rilevante interesse culturale gli  organismi  che  svolgano
attivita' di produzione teatrale  di  rilevante  interesse  culturale
prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al
comma  1  del  presente  articolo,  che   effettui   complessivamente
nell'anno  un  minimo  di  centosessanta   giornate   recitative   di
produzione  e  di  seimila   giornate   lavorative,   come   definite
all'Allegato D, a condizione che: 
    a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici  a
concedere contributi per una somma complessivamente  almeno  pari  al
quaranta per cento del contributo statale; 
    b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attivita' di cui  al
presente Capo, una o piu' sale, nella regione in cui ha sede  legale,
per un totale di almeno quattrocento posti, con una  sala  di  almeno
duecento posti; 
    c) almeno il quaranta per cento del personale artistico  coincida
con quello dell'annualita' precedente; 
    d) almeno il trenta per  cento  del  personale  amministrativo  e
tecnico  risulti  assunto  con  contratto  a  tempo  indeterminato  o
determinato; 
    e) ogni anno venga  prodotto  almeno  uno  spettacolo  di  autore
vivente; 
    f) ogni anno venga prodotto o ospitato uno spettacolo di ricerca; 
    g) almeno  il  quaranta  per  cento  del  minimo  delle  giornate
recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato  nei  teatri
gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente
comma; al massimo il venti per cento di tali giornate recitative puo'
essere costituito da matinee  per  le  scuole;  tale  soglia  non  si
applica ai teatri che svolgono prevalentemente  attivita'  di  teatro
per ragazzi; 
    h) non piu' del cinquanta per cento  del  totale  delle  giornate
recitative prodotte sia rappresentato al di fuori  della  regione  di
appartenenza, con esclusione delle recite all'estero; 
    i) le recite in coproduzione non superino il cinquanta per  cento
delle recite programmate; il presente limite non si  applica  per  le
coproduzioni con soggetti internazionali. 
  3. Con riguardo ai  teatri  di  minoranze  linguistiche,  gli  enti
territoriali  e  gli  altri  soggetti  pubblici  o   privati   devono
impegnarsi a contribuire alle spese del teatro in misura almeno  pari
al contributo statale. Per detti teatri, ferme restando le condizioni
di cui al comma 2 del presente articolo, i minimi di cui al  medesimo
comma sono ridotti, rispettivamente, a cento giornate recitative e  a
quattromila giornate lavorative, come  definite  all'Allegato  D.  La
condizione di cui al comma 2, lettera b) si intende soddisfatta anche
in caso di gestione condivisa con soggetti di minoranze  linguistiche
diverse da quella italiana. Per i teatri di cui al presente comma, al
fine del raggiungimento dei limiti minimi previsti,  si  tiene  conto
anche delle rappresentazioni coprodotte od ospitate presso  i  teatri
degli Stati ove la lingua della minoranza e' lingua ufficiale. 
  4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma  2  del
presente  articolo,  l'Amministrazione  richiede  alla   regione   di
appartenenza un parere sulle domande presentate  da  soggetti  aventi
sede legale nella regione medesima.  Il  parere  deve  riferirsi,  in
particolare,  alla  continuita'  dell'attivita'  del   soggetto   nel
territorio regionale ed alla funzione  da  esso  svolta  nel  sistema
teatrale regionale. Il parere e' trasmesso dalla regione entro trenta
giorni  dalla   ricezione   della   richiesta   dell'Amministrazione,
trascorsi i quali si ritiene non espresso.