Art. 11. Teatri di rilevante interesse culturale 1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri di rilevante interesse culturale gli organismi che svolgano attivita' di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza. 2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di centosessanta giornate recitative di produzione e di seimila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che: a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al quaranta per cento del contributo statale; b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attivita' di cui al presente Capo, una o piu' sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno quattrocento posti, con una sala di almeno duecento posti; c) almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualita' precedente; d) almeno il trenta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato; e) ogni anno venga prodotto almeno uno spettacolo di autore vivente; f) ogni anno venga prodotto o ospitato uno spettacolo di ricerca; g) almeno il quaranta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; al massimo il venti per cento di tali giornate recitative puo' essere costituito da matinee per le scuole; tale soglia non si applica ai teatri che svolgono prevalentemente attivita' di teatro per ragazzi; h) non piu' del cinquanta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero; i) le recite in coproduzione non superino il cinquanta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali. 3. Con riguardo ai teatri di minoranze linguistiche, gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici o privati devono impegnarsi a contribuire alle spese del teatro in misura almeno pari al contributo statale. Per detti teatri, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, i minimi di cui al medesimo comma sono ridotti, rispettivamente, a cento giornate recitative e a quattromila giornate lavorative, come definite all'Allegato D. La condizione di cui al comma 2, lettera b) si intende soddisfatta anche in caso di gestione condivisa con soggetti di minoranze linguistiche diverse da quella italiana. Per i teatri di cui al presente comma, al fine del raggiungimento dei limiti minimi previsti, si tiene conto anche delle rappresentazioni coprodotte od ospitate presso i teatri degli Stati ove la lingua della minoranza e' lingua ufficiale. 4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione richiede alla regione di appartenenza un parere sulle domande presentate da soggetti aventi sede legale nella regione medesima. Il parere deve riferirsi, in particolare, alla continuita' dell'attivita' del soggetto nel territorio regionale ed alla funzione da esso svolta nel sistema teatrale regionale. Il parere e' trasmesso dalla regione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione, trascorsi i quali si ritiene non espresso.