Art. 12. 
               Disposizioni comuni ai teatri nazionali 
                 e di rilevante interesse culturale 
 
  1. I teatri nazionali e di rilevante  interesse  culturale  di  cui
agli articoli 10 e 11 del presente decreto adeguano i propri statuti,
entro e non oltre sessanta giorni dall'accoglimento della domanda  da
parte dell'Amministrazione. 
  2. Con riferimento ai teatri nazionali,  l'adeguamento  di  cui  al
comma 1 tiene conto dei seguenti criteri: 
    a) la durata degli organi statutari non puo' essere  inferiore  a
tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati
per non piu' di una volta; tali criteri sono valevoli, altresi',  per
l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del teatro; 
    b) il direttore/direttrice del teatro puo' effettuare  presso  le
sale  direttamente  gestite  una  sola  nuova  prestazione  artistica
all'anno come nuova produzione o coproduzione e in aggiunta una  sola
prestazione artistica come ripresa prodotta o coprodotta e  non  puo'
svolgere  attivita'  manageriali,  organizzative,  di  consulenza   e
prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai  sensi
del presente decreto nel  campo  del  teatro.  Eventuali  riprese  di
spettacoli  prodotti  nelle  precedenti   stagioni   possono   essere
rappresentate in tournee preso altri teatri in  Italia  e  all'estero
senza alcuna limitazione; 
    c) uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del teatro
e il presidente del Collegio dei revisori sono designati dal Ministro
competente in materia di spettacolo dal vivo; 
    d) la composizione del Consiglio di  amministrazione  del  teatro
deve tener conto delle disposizioni in  materia  di  parita'  accesso
agli organi di amministrazione e controllo  delle  societa',  di  cui
alla legge 12 luglio 2011, n. 120. 
  3. Con riferimento ai  teatri  di  rilevante  interesse  culturale,
l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto di quanto  stabilito  dal
comma 2, lettera b), lettera c), limitatamente alla designazione  del
presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, e lettera d)  del
presente articolo.