Art. 12. Disposizioni comuni ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale 1. I teatri nazionali e di rilevante interesse culturale di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto adeguano i propri statuti, entro e non oltre sessanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Amministrazione. 2. Con riferimento ai teatri nazionali, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti criteri: a) la durata degli organi statutari non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati per non piu' di una volta; tali criteri sono valevoli, altresi', per l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del teatro; b) il direttore/direttrice del teatro puo' effettuare presso le sale direttamente gestite una sola nuova prestazione artistica all'anno come nuova produzione o coproduzione e in aggiunta una sola prestazione artistica come ripresa prodotta o coprodotta e non puo' svolgere attivita' manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del presente decreto nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournee preso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione; c) uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del teatro e il presidente del Collegio dei revisori sono designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo; d) la composizione del Consiglio di amministrazione del teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parita' accesso agli organi di amministrazione e controllo delle societa', di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. 3. Con riferimento ai teatri di rilevante interesse culturale, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto di quanto stabilito dal comma 2, lettera b), lettera c), limitatamente alla designazione del presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, e lettera d) del presente articolo.