Art. 15. 
 
    1. L'iniziativa per la costituzione dei circoli  e'  assunta  dal
comitato politico federale e dalle/i singole/i iscritte/i. 
    2. Possono assumere l'iniziativa anche almeno 10  iscritte/i  che
risiedano nel medesimo ambito territoriale o che operino nel medesimo
ambito di lavoro o di studio.