Art. 15. 1. L'iniziativa per la costituzione dei circoli e' assunta dal comitato politico federale e dalle/i singole/i iscritte/i. 2. Possono assumere l'iniziativa anche almeno 10 iscritte/i che risiedano nel medesimo ambito territoriale o che operino nel medesimo ambito di lavoro o di studio.