(( Art. 17-bis 
 
Disposizioni in materia di competenze  dei  comuni  relativamente  ai
                   siti di importanza comunitaria 
 
  1. All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n.  221,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al  fine  di  consentire  ai  comuni  l'acquisizione  delle
risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal  comma
1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti e'  esercitata  dal
comune nel cui  territorio  devono  essere  eseguiti  gli  interventi
previsti dal  citato  comma  1,  anche  quando  il  sito  ricade  nel
territorio  di  piu'  comuni,   assicurando   l'adeguata   competenza
nell'effettuazione delle valutazioni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 57 della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in  materia  ambientale
          per  promuovere  misure  di  green   economy   e   per   il
          contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 57. Semplificazione delle procedure in materia di
          siti di importanza comunitaria 
              1. Al fine di semplificare  le  procedure  relative  ai
          siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo
          2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
          successive modificazioni, fatta  salva  la  facolta'  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di
          riservarsi, con apposita norma,  la  competenza  esclusiva,
          sono effettuate dai  comuni  con  popolazione  superiore  a
          20.000 abitanti, nel cui territorio ricade  interamente  il
          sito, le valutazioni di incidenza dei  seguenti  interventi
          minori: manutenzione straordinaria, restauro e  risanamento
          conservativo,   ristrutturazione   edilizia,   anche    con
          incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori  al
          20 per cento delle volumetrie  o  delle  superfici  coperte
          esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione  di
          pertinenze e  volumi  tecnici.  L'autorita'  competente  al
          rilascio dell'approvazione definitiva degli  interventi  di
          cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta
          giorni. 
              1-bis. Al fine di consentire ai  comuni  l'acquisizione
          delle risorse  provenienti  dall'esercizio  delle  funzioni
          previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi
          previsti e' esercitata dal comune nel cui territorio devono
          essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1,
          anche quando il sito ricade nel territorio di piu'  comuni,
          assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione  delle
          valutazioni. 
              2.  Le  disposizioni  dell'articolo  5,  comma  8,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  8  settembre  1997,  n.   357,   e   successive
          modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani."