Art. 8 
 
                     Informazioni per gli utenti 
(Attuazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 della direttiva
                             2014/94/UE) 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto  legislativo  31  marzo
2011, n. 55, sono rese disponibili informazioni  chiare,  coerenti  e
pertinenti riguardo  ai  veicoli  a  motore  che  possono  utilizzare
regolarmente determinati combustibili immessi sul  mercato  o  essere
ricaricati tramite punti di ricarica, conformemente a quanto disposto
dall'articolo 37 del decreto del Ministro  dei  trasporti  28  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
12 luglio 2008, n. 162. Tali informazioni sono rese  disponibili  nei
manuali dei veicoli a motore, nei punti di rifornimento  e  ricarica,
sui veicoli a motore e presso i concessionari  di  veicoli  a  motore
ubicati sul territorio nazionale. La presente disposizione si applica
a tutti i veicoli a motore, e ai loro manuali,  immessi  sul  mercato
dopo il 18 novembre 2016. 
  2. La comunicazione delle informazioni di cui al comma  1  si  basa
sulle disposizioni in materia di  etichettatura  di  cui  alle  norme
tecniche di unificazione. Nel caso in cui tali norme  riguardano  una
rappresentazione grafica, incluso un sistema cromatico  di  codifica,
la rappresentazione grafica e' semplice e facile  da  comprendere,  e
collocata  in  maniera  chiaramente   visibile   sui   corrispondenti
apparecchi di distribuzione e relative pistole di tutti  i  punti  di
rifornimento, a partire dalla data in cui i combustibili sono immessi
sul mercato e i  sui  tappi  dei  serbatoi  di  carburante,  o  nelle
immediate vicinanze, di tutti  i  veicoli  a  motore  raccomandati  e
compatibili con tale  combustibile,  e  nei  manuali  dei  veicoli  a
motore, che sono immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016. 
  3. Nel caso in cui le  disposizioni  in  materia  di  etichettatura
delle rispettive norme degli organismi  europei  di  normazione  sono
aggiornate o sono adottati atti delegati da parte  della  Commissione
europea riguardo all'etichettatura o sono elaborate nuove norme dagli
organismi europei di normazione per  i  combustibili  alternativi,  i
corrispondenti requisiti in materia di etichettatura si  applicano  a
tutti i punti di rifornimento e ricarica e a tutti i veicoli a motore
immatricolati nel territorio nazionale decorsi ventiquattro mesi  dal
rispettivo aggiornamento o dalla rispettiva adozione. 
  4. Al fine di contribuire alla  consapevolezza  dei  consumatori  e
alla  trasparenza  dei  prezzi,  a   scopo   divulgativo   sul   sito
dell'Osservatorio prezzi  carburanti  del  Ministero  dello  sviluppo
economico sono fornite informazioni sui fattori  di  equivalenza  dei
combustibili alternativi  e  sono  pubblicati  in  formato  aperto  i
raffronti tra i prezzi unitari medi dei diversi carburanti. 
  5. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono rese disponibili, sul  sito  dell'Osservatorio
prezzi carburanti del Ministero dello sviluppo  economico,  la  mappa
nazionale dei  punti  di  rifornimento  accessibili  al  pubblico  di
combustibili alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale  e,
sul sito istituzionale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti la mappa nazionale dei punti di ricarica o di  rifornimento
accessibili al pubblico di combustibili  alternativi  elettricita'  e
idrogeno per il trasporto stradale. Per la  predisposizione  di  tale
mappa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  attraverso
la Piattaforma unica nazionale, di seguito PUN, prevista  nell'ambito
del PNire, raccoglie le informazioni relative ai punti di ricarica  o
di rifornimento accessibili al pubblico, quali la localizzazione,  la
tecnologia della presa, la potenza massima erogabile,  la  tecnologia
utilizzata per l'accesso alla ricarica, la disponibilita' di accesso,
l'identificativo infrastruttura, il proprietario dell'infrastruttura. 
  6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, in linea con lo sviluppo dei carburanti alternativi  per  la
navigazione, con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sono
previste le modalita' di comunicazione agli utenti dei prezzi e delle
mappe nazionali dei punti di rifornimento accessibili al pubblico  di
combustibili alternativi GNC, GNL e GPL per la navigazione. 
  7. Per le autovetture, la Guida al risparmio di carburanti  e  alle
emissioni di CO2, redatta ai sensi dell'articolo  4  della  direttiva
1999/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio  del  13  dicembre
1999  contiene  anche  informazioni  circa  i   benefici   economici,
energetici e ambientali  dei  combustibili  alternativi  rispetto  ai
tradizionali, mediante casi-tipo. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          31 marzo 2011, n. 55 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 37 del decreto  del  Ministro  dei
          trasporti  28  aprile  2008  (Recepimento  della  direttiva
          2007/46/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  5
          settembre 2007, relativa  all'omologazione  dei  veicoli  a
          motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti
          ed entita' tecniche destinati a  tali  veicoli)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12  luglio  2008,  n.  162,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art. 37. Informazioni destinate agli utenti 
              1.  Il  costruttore  non  puo'   fornire   informazioni
          tecniche relative alle indicazioni  previste  nel  presente
          decreto o negli atti normativi  elencati  nell'allegato  IV
          che differiscano dalle indicazioni omologate dall'autorita'
          competente. 
              2. Qualora un atto normativo lo preveda specificamente,
          il costruttore mette a disposizione degli utenti  tutte  le
          informazioni  pertinenti  e   le   istruzioni   necessarie,
          precisando  le  condizioni  particolari  o  le  restrizioni
          relative all'uso di un  veicolo,  di  un  componente  o  di
          un'entita'  tecnica.  Tali  informazioni  sono  fornite  in
          lingua italiana e sono riportate, d'intesa con  l'autorita'
          di omologazione, in un documento di  supporto  appropriato,
          come   il   manuale   d'istruzioni   o   il   libretto   di
          manutenzione.". 
              - La direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa alla disponibilita' di informazioni  sul
          risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire
          ai consumatori per quanto riguarda  la  commercializzazione
          di  autovetture  nuove  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  18
          gennaio 2000, n. L 12.