Art. 7 
 
           Effetti delle decisioni dell'autorita' garante 
                          della concorrenza 
 
  1. Ai fini dell'azione per il risarcimento  del  danno  si  ritiene
definitivamente accertata, nei confronti dell'autore,  la  violazione
del  diritto  della   concorrenza   constatata   da   una   decisione
dell'autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  di  cui
all'articolo 10 della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  non  piu'
soggetta ad impugnazione davanti al giudice del  ricorso,  o  da  una
sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato.  Il  sindacato
del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti  posti
a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai  profili
tecnici che non presentano un oggettivo margine di  opinabilita',  il
cui  esame  sia  necessario  per  giudicare  la  legittimita'   della
decisione medesima. Quanto previsto  al  primo  periodo  riguarda  la
natura della  violazione  e  la  sua  portata  materiale,  personale,
temporale e territoriale, ma non il nesso di causalita' e l'esistenza
del danno. 
  2. La decisione definitiva con cui una autorita' nazionale  garante
della concorrenza o il giudice del  ricorso  di  altro  Stato  membro
accerta una violazione  del  diritto  della  concorrenza  costituisce
prova, nei confronti dell'autore, della  natura  della  violazione  e
della sua portata materiale,  personale,  temporale  e  territoriale,
valutabile insieme ad altre prove. 
  3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati le
facolta' e gli obblighi del giudice ai sensi  dell'articolo  267  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per il testo dell'articolo 10 della  legge  10  ottobre
          1990, n, 287 si veda nelle note all'articolo 2. 
              Per  i   riferimenti   normativi   del   Trattato   sul
          Funzionamento  dell'Unione  Europea  si  veda  nelle   note
          all'articolo 2.