Art. 7
Effetti delle decisioni dell'autorita' garante
della concorrenza
1. Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene
definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione
del diritto della concorrenza constatata da una decisione
dell'autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non piu'
soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una
sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. Il sindacato
del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti
a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili
tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilita', il
cui esame sia necessario per giudicare la legittimita' della
decisione medesima. Quanto previsto al primo periodo riguarda la
natura della violazione e la sua portata materiale, personale,
temporale e territoriale, ma non il nesso di causalita' e l'esistenza
del danno.
2. La decisione definitiva con cui una autorita' nazionale garante
della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro
accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce
prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e
della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale,
valutabile insieme ad altre prove.
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati le
facolta' e gli obblighi del giudice ai sensi dell'articolo 267 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Note all'art. 7:
Per il testo dell'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n, 287 si veda nelle note all'articolo 2.
Per i riferimenti normativi del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea si veda nelle note
all'articolo 2.