Art. 21 
 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Al decreto-legge n. 189 del 2016,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «aiuti di stato»
sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»; 
  b) all'articolo 14,  comma  1,  lettera  c),  le  parole:  «edifici
pubblici ad uso pubblico» sono sostituite  dalle  seguenti:  «edifici
privati ad uso pubblico»; 
  c) dopo l'articolo  49,  le  parole:  «Titolo  VI  Disposizioni  in
materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle
seguenti: «Titolo V  Disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e
personale e finali». 
  2. L'importo di 47 milioni di  euro,  affluito  al  bilancio  dello
Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane
destinato nell'esercizio 2016 al Fondo  per  la  ricostruzione  delle
aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n.  229,  per  essere  trasferito  alla  contabilita'  speciale
intestata  al  Commissario   straordinario   del   Governo   per   la
ricostruzione nei territori interessati dall'evento  sismico  del  24
agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della  Repubblica  9
settembre 2016,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Conseguentemente, sono  fatti
salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione  di
detto importo con riferimento all'esercizio 2016.