Art. 21
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «aiuti di stato»
sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»;
b) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «edifici
pubblici ad uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «edifici
privati ad uso pubblico»;
c) dopo l'articolo 49, le parole: «Titolo VI Disposizioni in
materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle
seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e
personale e finali».
2. L'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello
Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane
destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle
aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24
agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Conseguentemente, sono fatti
salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di
detto importo con riferimento all'esercizio 2016.