Art. 10
Piattaforma di scambio tra domanda e offerta
1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire
lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio
territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si
iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di
sottoprodotti.
2. Nell'elenco e' indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle
generalita' e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei
sottoprodotti oggetto di attivita'.
3. L'elenco di cui al presente articolo e' pubblico ed e'
consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera
di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.