Art. 11
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e i successivi decreti adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n. 2015/1535
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 13 ottobre 2016
Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 677
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 40 della citata
direttiva 2008/98/CE del 2008:
«Art. 40 (Attuazione). - 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 12 dicembre 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalita' di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.».