Art. 17 
 
Disposizioni   per   l'identificazione   dei   cittadini    stranieri
  rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale
  o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  dopo  l'articolo
10-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-ter  (Disposizioni  per  l'identificazione  dei  cittadini
stranieri rintracciati in posizione di irregolarita'  sul  territorio
nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare).
- 1. Lo  straniero  rintracciato  in  occasione  dell'attraversamento
irregolare della  frontiera  interna  o  esterna  ovvero  giunto  nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio  in  mare
e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza  presso
appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di  cui
al  decreto-legge  30  ottobre  1995,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  1995,  n.  563,  e  delle
strutture di cui all'articolo 9 del  decreto  legislativo  18  agosto
2015, n.  142.  Presso  i  medesimi  punti  di  crisi  sono  altresi'
effettuate  le  operazioni  di   rilevamento   fotodattiloscopico   e
segnaletico,  anche  ai  fini  di  cui  agli  articoli  9  e  14  del
regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 ed e' assicurata  l'informazione  sulla  procedura  di
protezione internazionale, sul programma di ricollocazione  in  altri
Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di  ricorso  al
rimpatrio volontario assistito. 
  2. Le operazioni di rilevamento  fotodattiloscopico  e  segnaletico
sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e
14 del regolamento UE  n.  603/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 giugno 2013, anche  nei  confronti  degli  stranieri
rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale. 
  3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di
cui  ai  commi  1  e  2  configura  rischio  di  fuga  ai  fini   del
trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento  e'
disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la
sua efficacia per una durata  massima  di  trenta  giorni  dalla  sua
adozione, salvo che non cessino prima le esigenze  per  le  quali  e'
stato disposto. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  medesimo
articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se  il  trattenimento  e'  disposto  nei
confronti di un richiedente protezione internazionale, come  definita
dall'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251, e' competente alla convalida il Tribunale sede
della sezione specializzata in materia  di  immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea. 
  4. L'interessato e' informato  delle  conseguenze  del  rifiuto  di
sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».