Art. 10 
 
 
                         Divieto di accesso 
 
  1. L'ordine di allontanamento  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,
secondo periodo e  comma  2,  e'  rivolto  per  iscritto  dall'organo
accertatore, individuato ai sensi dell'articolo  13  della  legge  24
novembre  1981,  n.  689.  In  esso  e'  specificato  che  ne   cessa
l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del  fatto  e
che la  sua  violazione  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del
doppio. Copia del provvedimento  e'  trasmessa  con  immediatezza  al
questore competente per territorio con  contestuale  segnalazione  ai
competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 
  2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui  all'articolo  9,
commi 1 e  2,  il  questore,  qualora  dalla  condotta  tenuta  possa
derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con  provvedimento
motivato, per un periodo non superiore a  sei  mesi,  il  divieto  di
accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente
specificate  nel  provvedimento,  individuando,  altresi',  modalita'
applicative del divieto compatibili con  le  esigenze  di  mobilita',
salute e lavoro del destinatario dell'atto. 
  3. La durata del divieto non puo' comunque essere inferiore  a  sei
mesi,  ne'  superiore  a  due  anni,  qualora  le  condotte  di   cui
all'articolo  9,  commi  1  e  2,  risultino  commesse  da   soggetto
condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello,
nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona  o  il
patrimonio.  Qualora  il  responsabile  sia  soggetto  minorenne,  il
questore ne da' notizia al procuratore  della  Repubblica  presso  il
Tribunale per i minorenni. 
  4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  commi
2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
  5. In sede di condanna per reati contro la persona o il  patrimonio
commessi  nei  luoghi  o  nelle  aree  di  cui  all'articolo  9,   la
concessione della sospensione condizionale  della  pena  puo'  essere
subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi  o  aree
specificamente individuati. 
  6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e  dell'articolo
9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali  volti
a  favorire  il  rafforzamento  della  cooperazione,  informativa  ed
operativa, tra le Forze di polizia,  di  cui  all'articolo  16  della
legge 1° aprile 1981,  n.  121,  e  i  Corpi  e  servizi  di  polizia
municipale,  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.