Art. 10
Divieto di accesso
1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1,
secondo periodo e comma 2, e' rivolto per iscritto dall'organo
accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In esso e' specificato che ne cessa
l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e
che la sua violazione e' soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del
doppio. Copia del provvedimento e' trasmessa con immediatezza al
questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai
competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9,
commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa
derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con provvedimento
motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di
accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente
specificate nel provvedimento, individuando, altresi', modalita'
applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita',
salute e lavoro del destinatario dell'atto.
3. La durata del divieto non puo' comunque essere inferiore a sei
mesi, ne' superiore a due anni, qualora le condotte di cui
all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto
condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello,
nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il
patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il
questore ne da' notizia al procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni.
4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi
2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
5. In sede di condanna per reati contro la persona o il patrimonio
commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la
concessione della sospensione condizionale della pena puo' essere
subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree
specificamente individuati.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo
9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti
a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed
operativa, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia
municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.