Art. 11
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili
1. Il prefetto, nella determinazione delle modalita' esecutive di
provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria concernenti occupazioni
arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce,
sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da
sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la
sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica
all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria
concernenti i medesimi immobili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della
Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo
criteri di priorita' che tengono conto della situazione dell'ordine e
della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei
possibili rischi per l'incolumita' e la salute pubblica, dei diritti
dei soggetti proprietari degli immobili, nonche' dei livelli
assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto dalle
regioni e dagli enti locali.
3. L'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione
amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le
disposizioni di cui al comma 1, puo' dar luogo, salvi i casi di dolo
o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica,
consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli
interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di
occupazione arbitraria dell'immobile.